Art. 49 – Ognuno dei componenti del Seggio può esprimere, nelle riunioni del Seggio stesso, il proprio dissenso in relazione alle decisioni assunte dalla maggioranza e chiedere l’inserimento di una propria dichiarazione a verbale.
Art. 50 – Il Seggio è dichiarato decaduto dal Collegio dei Maggiorenti nei seguenti casi:
- a) quando resti vacante per qualsiasi motivo la carica di Priore;
- b) per dimissioni della maggioranza del Seggio stesso;
- c) per voto di sfiducia formulato dall’Assemblea Generale e per inadempienza di quanto previsto dall’art. 33.
In tali circostanze il Collegio dei Maggiorenti assumerà le funzioni e le attribuzioni del Seggio fino all’insediamento del nuovo e procederà alla convocazione dell’Assemblea Generale come previsto dall’art. 38.
Capitolo 14° – Delle attribuzioni e dei compiti
del Priore e degli Uffiziali del Seggio
Art. 51 – Del Priore. L’On.do Priore è la più alta autorità della Contrada ed a lei giura fedeltà all’atto dell’insediamento. Guida e dirige il Seggio ispirandosi ed operando nell’ambito dei fini sanciti dall’art. 15 dello Statuto e dei compiti ad esso attribuiti dal capitolo 13°.
Rappresenta ufficialmente la Contrada presso il Comune di Siena, il Magistrato delle Contrade, le Consorelle e le altre Istituzioni intercontradaiole, nonché presso le Autorità Governative e Amministrative, gli Enti locali etc.
L’On.do Priore ha inoltre la legale rappresentanza della Contrada che esercita, una volta ottenuto l’assenso dell’Assemblea Generale, compiendo tutti gli atti giuridici necessari alla tutela e alla difesa degli interessi della Contrada stessa in sede legale o giudiziaria sia come attore che convenuto.
Ha la firma – disgiunta con il Vicario – sui conti correnti della Contrada.
Art. 52 – Sono, tra gli altri, compiti dell’On.do Priore:
- a) convocare, presiedere e dirigere le riunioni del Seggio e le Assemblee Generali della Contrada ed in particolare quelle previste dall’art. 33;
- b) sovraintendere e coordinare l’attività degli Uffiziali e delle Commissioni Permanenti, assicurando la migliore efficienza dell’azione del Seggio;
- c) firmare la corrispondenza, gli atti e i documenti che riguardano la Contrada;
- d) richiedere il parere del Collegio dei Maggiorenti sulla corretta interpretazione delle norme statutarie o in altre questioni controverse;
- e) informare riservatamente il Capitano della consistenza delle risorse finanziarie che la Contrada può impegnare nella disputa del Palio e concordare con lui lo spiegamento delle bandiere per le vittorie conseguite dalle altre Consorelle;
- f) sostituire il Capitano nell’espletamento degli atti relativi al Palio in caso di sua assenza per causa di forza maggiore;
- g) impartire il Battesimo contradaiolo;
- h) redigere la relazione annuale sullo stato della Contrada;
- i) partecipare, o delegare il Vicario o i Provicari, quando lo ritenga opportuno, alle riunioni di qualsiasi Commissione, esclusa quella elettorale, alle adunanze dei gruppi che operano od opereranno all’interno della Contrada e del Circolo il Rostro, illustrando eventualmente il parere del Seggio sugli argomenti in discussione;
- j) inviare bandiere e figuranti, quando si tratti di manifestazioni inserite nel calendario del Magistrato delle Contrade;
- k) presiedere – con poteri di legale rappresentanza – la Deputazione Amministratrice della Congregazione dei Tredicini;
- l) svolgere tutti gli altri compiti attribuiti dal presente Statuto.
Art. 53 – Allo scadere del suo mandato, redige una memoria sulla situazione generale della Contrada che consegna al successore, il quale potrà, a suo giudizio, portarla a conoscenza dell’Assemblea Generale.
Art. 54 – L’On.do Priore ha facoltà di delegare parte delle sue funzioni, sia operative che di rappresentanza, preferibilmente al Vicario e, in caso di necessità, anche ai Pro Vicari.
Art. 55 – Del Vicario. Il Vicario affianca l’On.do Priore in ogni sua attività e lo sostituisce in casi di temporanea assenza o impedimento in tutte le sue funzioni, escluse quelle previste dall’art. 52 lett. f).
Ha la firma disgiunta con il Priore sui conti correnti della Contrada.
Art. 56 – Dei Pro Vicari. I due Pro Vicari coadiuvano l’On.do Priore ed il Vicario nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad essi affidati.
Art. 57 – Del Cancelliere. Il Cancelliere redige e legge i verbali delle riunioni della Assemblee Generali e del Seggio, sottoscrivendoli insieme all’On.do Priore dopo la loro approvazione. Protocolla, cura ed evade la corrispondenza in partenza ed in arrivo, secondo le disposizioni del On.do Priore; tiene e cura il registro dei verbali e delle presenze; inoltra gli avvisi per le convocazioni delle varie adunanze; redige ed inoltra i comunicati per la stampa; legge nelle adunanze gli atti, le relazioni e quanto altro possa interessare l’adunanza stessa; raccoglie e conserva le relazioni dei Presidenti delle Commissioni permanenti ed eventualmente di quelle straordinarie, nonché ogni altro atto o documento che riguarda la Contrada. Alla fine del mandato consegna tutta la documentazione in suo possesso all’Archivista per la conservazione nell’archivio della Contrada.
Art. 58 – Del Vice Cancelliere. Il Vice Cancelliere collabora con il Cancelliere in ogni sua funzione, secondo le direttive da questi impartite, e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento.
Art. 59 – Del Camarlengo. Il Camarlengo è il responsabile della cassa, ne tiene apposito libro con relativi documenti in collaborazione con il Bilanciere.
Effettua i pagamenti e provvede alle riscossioni a mezzo di appositi mandati sottoscritti dal Priore e, ciascuno per la sua competenza, dai Presidenti delle Commissioni permanenti. Cura l’esazione delle quote dei Protettori in collaborazione con la Commissione finanziaria. Provvede a dotare di un fondo cassa, nella misura stabilita dal Seggio, le Commissioni permanenti ed il Cancelliere. È tenuto, insieme con il Bilanciere, a rendere conto al Priore in ogni momento della situazione di cassa e a segnalargli ogni movimento che ritenga illegittimo. Eccettuato un fondo di cassa disponibile in contanti, anche questo nella misura stabilita dal Seggio, è obbligato a depositare il denaro nei conti correnti bancari e postali intestati alla Contrada.
Art. 60 – Del Bilanciere. Il Bilanciere, in collaborazione con il Camarlengo, ha il compito di tenere una corretta amministrazione e compilare regolarmente i libri contabili previsti dalle disposizioni emanate dal Priore e dal Seggio.
Ha, inoltre, il compito di predisporre e redigere i bilanci consuntivi e preventivi e di sottoporli all’esame del Seggio nei termini previsti dall’art. 33 lettera a).
È tenuto, insieme con il Camarlengo, a rendere conto al Priore in ogni momento della situazione di cassa e a segnalargli ogni movimento che ritenga illegittimo.
Art. 61 – Dei Consiglieri di Sedia. I Consiglieri di Sedia consigliano l’On.do Priore sulle scelte rilevanti nella vita della Contrada. L’On.do Priore si avvale della loro opera, affidando a ciascuno di essi, qualora lo ritenga necessario, incarichi di particolare importanza.
Art. 62 – Dell’Archivista. L’Archivista ha il compito di custodire l’archivio storico e corrente della Contrada. All’inizio del mandato riceve dal predecessore la documentazione in possesso del Seggio, delle Commissioni permanenti e di tutti gli altri organi della Contrada che, debitamente ordinati e classificati, andranno ad arricchire l’archivio storico della Contrada.
Lo stesso Archivista è incaricato di curare l’accesso ai documenti di archivio e dare autorizzazione scritta per la loro consultazione e divulgazione. Tali documenti non potranno essere trasportati fuori della sede della Contrada, se non eccezionalmente e comunque solo previa autorizzazione del Seggio, e dopo avere ottenuto le più ampie garanzie.
Capitolo 15° – Del Capitano
Art. 63 – Il Capitano assume la guida della Contrada in occasione della partecipazione al Palio. La rappresenta nei confronti delle autorità cittadine e delle Consorelle.
È il solo ed esclusivo responsabile della corsa del Palio.
Risponde del suo operato soltanto al Popolo della Contrada, riunito in Assemblea Generale.
È eletto entro il mese di dicembre, resta in carica due anni .
Fa parte di diritto del Seggio con voto deliberativo.
Giura fedeltà alla Contrada di fronte all’Assemblea Generale durante la cerimonia d’insediamento.
Art. 64 – In caso di vacanza della carica di Capitano per dimissioni, per mancanza, per sfiducia votata dall’Assemblea Generale, l’On.do Priore ne assume momentaneamente l’incarico ed è tenuto a convocare immediatamente una Assemblea Straordinaria, per procedere, con le modalità previste dall’art. 92 alla nomina della Commissione Elettorale. Tale Commissione dovrà indire nel minor tempo possibile le elezioni per la nomina del nuovo Capitano il cui mandato avrà inizio dalla data dell’insediamento e terminerà dopo la disputa di due annate paliesche.
Art. 65 – Spetta al Capitano:
- a) comunicare all’Assemblea Generale, nella seduta di insediamento successiva alle elezioni, i nomi nei due propri Fiduciari, del Barbaresco e del Vice Barbaresco, scelti a suo insindacabile giudizio fra i Protettori contradaioli;
- b) avvalersi dell’opera di chi riterrà opportuno per il raggiungimento dei fini palieschi;
- c) scegliere il fantino;
- d) avvalersi dei mezzi finanziari messi a sua disposizione dalla Contrada per far fronte alle spese del Palio;
- e) impartire, d’intesa con l’On.do Priore, gli ordini agli alfieri per lo spiegamento delle bandiere in caso di vittoria di altre Contrade, ed alla comparsa precise disposizioni sul comportamento da tenere in ogni circostanza;
Art. 66 – Entro quindici giorni dall’effettuazione di ogni Palio, anche straordinario, cui abbia partecipato la Contrada, il Capitano dovrà relazionare all’Assemblea Generale appositamente convocata sullo svolgimento del Palio corso.
Art. 67 – Il Capitano, per ogni corsa del Palio, impegna finanziariamente la Contrada fino alla concorrenza della somma stabilita dal Seggio ed a lui comunicata dall’On.do Priore e si assume in proprio, se non deliberati dall’Assemblea Generale, eventuali impegni finanziari eccedenti la somma messagli a disposizione, tenendo informato il Priore sulle questioni finanziarie relative al Palio, ferma comunque la sua indipendenza sancita dall’articolo 60 lettera d) ed in conformità al presente articolo.
Art. 68 – Qualora il Capitano, nei giorni o nelle ore precedenti il Palio, ritenesse opportuna la convocazione di una Assemblea Generale straordinaria ne dovrà fare richiesta all’On.do Priore, il quale attuerà la procedura d’urgenza prevista dall’art. 28.
Capitolo 16° – Dei Fiduciari e del Barbaresco
Art. 69 – I Fiduciari del Capitano, in numero di due, sono da lui discrezionalmente nominati lo coadiuvano e ne osservano le disposizioni negli atti relativi alla corsa del Palio. In caso di suo impedimento momentaneo lo sostituiscono e lo rappresentano se espressamente delegati. Non possono assumere iniziative autonome e sono tenuti alla più completa osservanza dei segreti inerenti le questioni del Palio, ed alla assoluta fedeltà alla Contrada.
Restano in carico per la durata del mandato del Capitano e possono essere da questi sostituiti in qualsiasi momento, dandone notizia all’Assemblea Generale.
Anche per essi valgono le disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 42.
Art. 70 – Il Barbaresco ha la custodia del cavallo e si avvale della collaborazione di un Vice Barbaresco, sempre di nomina del Capitano dal quale entrambi dipendono e alle cui direttive devono uniformarsi.
Sempre a giudizio del Capitano possono essere, in qualsiasi momento, sostituiti, informandone l’Assemblea Generale.
Anche per essi valgono le disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 42.
Capitolo 17° – Dei Correttori spirituali
Art. 71 – Il Correttore della Contrada, sacerdote ordinato dalla Chiesa Cattolica, è nominato dal Seggio su proposta del Provveditore all’Oratorio. È il padre spirituale del Popolo dell’Aquila. Il suo ministero si estende sulla comunità della Contrada nel rispetto delle tradizioni e della natura religiosa della medesima.
Provvede alla celebrazione della funzioni religiose.
Benedice il cavallo ed il fantino prima della corsa del Palio.
Art. 72 – L’Arcivescovo pro-tempore della città de L’Aquila d’Abruzzo, gemellata con la Nobile Contrada dell’Aquila, è il “Correttore spirituale d’onore della Contrada”. Gli è concessa la facoltà di innalzare nella Cattedrale aquilana il vessillo della nostra Contrada e di porre nei propri atti ufficiali il titolo di “Spiritualis Corrector”.
Capitolo 18° – Del Collegio dei Maggiorenti
Art. 73 – Il Collegio dei Maggiorenti vigila che iniziative e deliberati siano conformi alla lettera e allo spirito del presente Statuto, al decoro e agli interessi della Nobile Contrada dell’Aquila.
Oltre a questo compito primario il Collegio dei Maggiorenti ha anche quello di dichiarare decaduto il Seggio, qualora dovessero verificarsi le circostanze previste dall’art. 50. In tal caso il Collegio stesso assumerà tutte le funzioni del Seggio decaduto e darà inizio alle procedure previste dall’art. 38.
Al termine delle operazioni elettorali dovrà indire l’Assemblea Generale della Contrada per la proclamazione dei risultati, la cerimonia di insediamento e giuramento degli Uffiziali del nuovo Seggio, dei Presidenti delle Commissioni Permanenti e del Capitano. La cerimonia predetta dovrà comunque tenersi entro venticinque giorni dalle elezioni.
Art. 74 –
l Collegio dei Maggiorenti è organo permanente della Contrada ed è composto, di diritto ed a vita, salva la rinuncia dell’avente diritto, da chi ha ricoperto la Carica di Priore o di Capitano.
I membri del Collegio dei Maggiorenti hanno il dovere di elargire annualmente una quota di Protettorato, in aggiunta a quella prevista come ordinaria, il cui ammontare minimo viene deliberato dal Collegio dei Maggiorenti stesso, nel corso del mese di aprile. Tale delibera viene quindi notificata all’On.do Priore per la dovuta ratifica in sede di Assemblea Generale entro il 30 aprile di ogni anno, come da art. 33. Nonostante il diritto vitalizio, un membro del Collegio dei Maggiorenti perde il diritto di voto all’interno del Collegio stesso per inadempienza a questo obbligo, a quelli previsti per l’art. 23 o per rinuncia.
Qualora un membro del Collegio dei Maggiorenti venga chiamato a ricoprire una qualsiasi carica negli organi direttivi della Contrada, comprese le Commissioni straordinarie, cessa di fare parte del Collegio
per la sola durata dell’incarico, al termine del quale riprende il suo posto nel consesso in parola.
Art. 75 – Allorché il Collegio dei Maggiorenti assume per la decadenza del Seggio il governo della Contrada, il Rettore del Collegio stesso nella veste di Priore Reggente, attribuitagli dall’art. 38 di questo Statuto, sarà investito, in maniera automatica di tutti i poteri e le funzioni proprie del Priore titolare.
Per l’esplicazione della ordinaria amministrazione della Contrada, e per quella straordinaria che dovesse eventualmente deliberare l’Assemblea Generale, il Collegio dei Maggiorenti potrà avvalersi dell’opera di Contradaioli di sua fiducia ai quali potrà affidare compiti e funzioni.
Art. 76 – Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all’anno. Si riunisce inoltre:
- a) entro il mese di aprile successivo all’elezione del seggio per eleggere tra i suoi membri il Rettore che resterà in carica per due anni e non potrà essere rieleggibile per più di tre mandati consecutivi;
- b) su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, dell’On.do Priore, del Seggio in maniera collegiale e dell’Assemblea Generale della Contrada;
- c) per esaminare e controllare, prima della proclamazione dei risultati elettorali, la documentazione rimessagli dalla Commissione Elettorale al fine di accertare la correttezza delle procedure adottate e per decidere modi e forme della comunicazione da dare agli eletti;
- d) per valutare eventuali controversie portate al suo esame, svolgendo opera di mediazione tra le
parti quando queste minaccino l’unità della Contrada;
- e) per pronunziarsi su ricordi eventualmente presentati da Contradaioli Protettori contestanti
operazioni e risultati elettorali;
- f) per giudicare e proporre al Seggio l’adozione di sanzioni nei confronti di Uffiziali del Seggio stesso secondo quanto disposto dall’art. 24.
Art. 77 – Il Collegio dei Maggiorenti è, inoltre, chiamato a pronunciarsi su eventuali controversie che possono sorgere sulla interpretazione del presente Statuto. In questo caso il Priore, il Seggio, o almeno venti Contradaioli Protettori presenteranno richiesta di parere interpretativo al Collegio in forma scritta. Il pronunciamento del Collegio – che dovrà essere rilasciato entro 20 giorni e redatto con atto scritto – assumerà la forza di interpretazione autentica e sarà riportato in calce allo Statuto in una sezione denominata “Delibere interpretative dello Statuto”.
Art. 78 – Le riunioni del Collegio dei Maggiorenti sono convocate e presiedute dal suo Rettore. Ad esse parteciperà anche il Cancelliere della Contrada per la stesura del verbale che firmerà poi unitamente al Rettore del Collegio.
Art. 79 – Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno 2/3 dei presenti e le votazioni avranno luogo a scrutinio palese o segreto a seconda degli argomenti trattati, ispirandosi ai criteri seguiti nelle Assemblee Generali della Contrada (vedi art. 32). Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti il Collegio.
Capitolo 19° – Delle Commissioni Permanenti
Art. 80 – Le Commissioni permanenti, ciascuna nell’ambito dei suoi compiti specifici, collaborano con il Seggio per il perseguimento dei fini della Contrada. Promuovono e realizzano iniziative idonee per lo sviluppo della Contrada stessa.
Art. 81 – Le Commissioni permanenti sono:
– Commissione economato;
– Commissione finanziaria e protettorato;
– Commissione per i beni immobili;
– Commissione per i beni culturali;
– Commissione per la gioventù;
Art. 82 – Ogni Commissione è retta da un Presidente che propone al Seggio la lista nominativa dei suoi collaboratori, la quale dovrà essere approvata complessivamente dall’Assemblea Generale con le modalità previste dall’art. 32 lettera h). Le Commissioni dovranno riunirsi ordinariamente ogni due mesi. Potranno riunirsi, altresì, quando se ne presenti la necessità oppure su richiesta dell’On.do Priore e potranno, quando questi lo reputi opportuno, essere invitate alle riunioni di Seggio.
I Presidenti sono eletti contestualmente al Seggio della Contrada e durano in carica due anni. Ad essi è attribuito il compito di organizzare nel modo che riterranno migliore e più produttivo il lavoro delle rispettive Commissioni e convocarne le riunioni.
I Presidenti dovranno inoltre riferire periodicamente all’On.do Priore ed eventualmente al Seggio in merito alle attività ed alle decisioni assunte dalla Commissione cui sono preposti, ed informare gli altri membri delle direttive ricevute da parte del Seggio.
Gli stessi Presidenti rispondono al Seggio ed all’Assemblea Generale dell’operato delle commissioni rispettivamente presiedute.
È facoltà del Seggio verificare che ciascun membro delle Commissioni Permanenti sia in regola con il versamento del Protettorato, e, qualora non lo sia, dichiararne immediatamente la decadenza se dopo avergliene data la possibilità non si regolarizza.
Art. 83 – Ogni Commissione sarà dotata di un fondo stabilito dal Seggio ed iscritto nel bilancio preventivo della Contrada, ed entro i limiti della rispettiva dotazione le commissioni stesse potranno effettuare spese senza alcuna preventiva approvazione.
Al termine di ogni anno il Presidente dovrà presentare al Camarlengo della Contrada un rendiconto e relativi documenti giustificativi delle spese effettuate, nonché presentare all’On.do Priore una relazione scritta sulle attività svolte.
Art. 84 – Le eventuali sostituzioni nel corso del mandato dei Presidenti o dei membri delle Commissioni permanenti per dimissioni, decesso, sfiducia o nel caso che vengano chiamati ad assumere altri incarichi in seno alla Contrada avverranno con nuovi nominativi proposti dal Seggio ed approvati dall’Assemblea Generale come previsto dall’art. 32 lettera h).
Art. 85 – I membri delle commissioni permanenti operano in conformità delle decisioni prese al loro interno e seguendo le direttive impartite dal Presidente. Ad essi possono essere attribuiti compiti specifici all’interno della Commissione di cui fanno parte.
Art. 86 – Commissione economato.
La Commissione economato è composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri compreso il Presidente ed è preposta alla cura ed alla manutenzione dei mobili, arredi, costumi, bandiere ed ogni genere di beni mobili di proprietà od in uso alla Contrada. È inoltre responsabile della custodia materiale dei beni immobili appartenenti alla Contrada – ad esclusione dei beni in uso al Circolo Il Rostro.
Provvede a questo compito effettuando le spese che si rendano necessarie entro i limiti dei fondi assegnati.
Cura l’esposizione e l’invio delle bandiere e la vestizione dei figuranti che dovranno partecipare alle manifestazioni tradizionali nonché a quelle alle quali la Contrada interverrà su disposizione del Seggio e dell’Assemblea Generale. Provvede alla vestizione della comparsa per il Corteo storico del Palio e per le onoranze da rendere in occasione della Festa Titolare. Tiene i libri di carico e scarico delle bandiere, dei fazzoletti, dei distintivi, dei tessuti e dei materiali di consumo, rendendone conto a fine anno al Camarlengo.
Propone al Seggio la esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione dei beni mobili e sovraintende ai lavori stessi una volta deliberatane l’esecuzione.
Redige e mantiene aggiornato l’inventario generale di tutti i beni mobili di proprietà della Contrada, con la collaborazione della Commissione Beni Culturali, rendendo conto annualmente al Seggio delle variazioni di consistenza avvenute contestualmente alla relazione delle attività della commissione come previsto dall’art. 83.
La Commissione elegge tra i suoi membri il “ Provveditore all’Oratorio “ che dovrà provvedere alla cura, conservazione e manutenzione del materiale e degli arredi sacri in dotazione, appunto, all’Oratorio di Contrada. Dovrà altresì far celebrare le Sacre Funzioni nei modi e nelle forme stabilite dalla tradizione o deliberate dal Seggio.
Propone al Seggio, tramite il Presidente della Commissione, la nomina del Correttore Spirituale.
Art. 87 – L’inventario generale dei beni mobili ed immobili della Contrada deve essere redatto ad ogni insediamento del Seggio a cura della Commissione Economato, della Commissione per i beni immobili e della Commissione per i beni culturali, ciascuna per le parti di sua competenza.
Art. 88 – Commissione finanziaria e protettorato.
La Commissione finanziaria e protettorato è composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri compreso il Presidente.
La Commissione finanziaria e protettorato ha il compito di predisporre programmi finanziari ed iniziative utili a soddisfare le esigenze della Contrada e da sottoporre all’approvazione del Seggio.
Promuove fra i Contradaioli e simpatizzanti la sottoscrizione in occasione della partecipazione della Contrada al Palio, come in ogni altra circostanza nella quale la sottoscrizione dovesse essere decisa, e ne cura l’esazione d’intesa e con la collaborazione del Camarlengo.
Tiene aggiornato l’albo dei Protettori.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno segnala al Seggio, d’intesa con il Camarlengo, eventuali situazioni di morosità nel pagamento delle quote di Protettorato.
Fornisce alla Commissione elettorale gli elenchi aggiornati dei Contradaioli Protettori. Redige e conserva l’albo dei protettori defunti.
Art. 89 – Commissione per i beni immobili.
La Commissione per i beni immobili è composta da un minimo di tre ad un massimo di quattro membri compreso il Presidente ed ha per compito la conservazione e la cura in collaborazione con la Commissione Economato di tutto il patrimonio immobiliare della Contrada o in uso ad essa.
Si interessa delle questioni abitative e di uso del territorio, svolgendo attività e promuovendo iniziative che favoriscano la disponibilità di abitazioni per i Contradaioli che desiderino risiedere nel Rione.
Predispone progetti e preventivi di spesa per la sistemazione o adattamento di locali per iniziativa autonoma o su richiesta del Seggio. I progetti ed i preventivi dovranno in ogni caso essere sottoposti all’approvazione del Seggio, e ove se ne ravvisi l’opportunità, all’Assemblea Generale della Contrada.
Cura l’assistenza ai lavori appaltati e ne controlla l’esecuzione e la conformità ai capitolati.
Opera autonomamente per i piccoli interventi che abbiano carattere di urgenza informandone sollecitamente il Seggio.
Cura e intrattiene i rapporti con inquilini, Enti ed Uffici anche in relazione al rilascio delle autorizzazioni necessarie per la esecuzione dei lavori.
Provvede, d’intesa con il Seggio, alla locazione degli immobili di proprietà o in disponibilità alla Contrada secondo il vigente regolamento.
Propone od esprime il proprio parere sulla possibilità di acquisto di fabbricati preferibilmente situati nel territorio della Contrada. Esprime inoltre il proprio parere sulla eventuale alienazione o permuta di beni immobili della Contrada stessa.
Presta, in caso di necessità o di richiesta, la propria consulenza alla Commissione Economato. Cura l’assicurazione degli immobili della Contrada.
Art. 90 – Commissione per i beni culturali.
La Commissione per i beni culturali composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, è responsabile della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, archivistici e librari della Contrada. Tutela inoltre ogni altro bene di valore culturale che non rientri nella competenza di altri organi della Contrada.
È compito della commissione:
– procedere alla catalogazione e fotoriproduzione di tutto ciò che possa essere considerato come bene culturale e tenerne aggiornate le schede;
– collaborare con la Commissione economato per la redazione dell’inventario generale per la parte di sua competenza;
– proporre gli interventi di restauro ritenuti necessari per la conservazione dei beni in affido;
– individuare tutti quei beni eventualmente dispersi e che siano in qualche modo recuperabili proponendone l’acquisto;
– curare le visite al museo della Contrada, avvalendosi, se opportuno, per la logistica dell’opera di altri Contradaioli disposti ad offrire la loro collaborazione. Le visite guidate di gruppi turistici o di ospiti della Contrada saranno autorizzate, anche in forma verbale, dall’On.do Priore.
Ha lo specifico compito – in accordo, ove necessario, con il Circolo Il Rostro – di promuovere iniziative di carattere culturale che presuppongano il coinvolgimento dei Contradaioli Protettori
La Commissione beni culturali dedicherà particolare impegno nel promuovere iniziative dirette a favorire studi e ricerche sulla storia della Contrada, sul Palio e sulla Città di Siena. Ad essa è affidata inoltre la cura delle pubblicazioni della Contrada.
Art. 91 – Commissione per la Gioventù.
La Commissione per la Gioventù, composta da nove membri compreso il Presidente che assume il nome di “Maestro dei Novizi”, ha la funzione di raccogliere intorno alla Contrada i piccoli ed i giovani Aquilini fino al 16°anno di età, educarli all’attaccamento e al rispetto delle tradizioni cittadine e della Contrada per prepararli alla vita attiva in seno ad essa. All’interno della Commissione alcuni membri si occupano dei piccoli Aquilini fino al compimento del 13° anno di età, mentre altri membri si occupano dei giovani Aquilini dal 13° anno di età fino al compimento dei 16 anni.
La Commissione elegge, preferibilmente ma non obbligatoriamente tra i suoi membri, un “Maestro degli Alfieri” ed un “Maestro del Tamburo” i quali istruiranno i giovani nelle rispettive arti; tali soggetti devono in ogni caso essere individuati tra coloro che siano entrati in Piazza come alfieri e tamburini.
Qualora la scelta di tali soggetti ricada fuori dalla Commissione, il Presidente prima della nomina degli stessi dovrà ottenere il benestare del Seggio.
Organizza il Battesimo Contradaiolo e redige annualmente l’elenco dei nuovi battezzati, trasmettendone copia alla Commissione Finanziaria e Protettorato.
Promuove tutte le iniziative che coinvolgono i piccoli ed i giovani della Contrada, organizzando, tra l’altro, la Festa della Madonna.
Organizza – una volta ottenuto il consenso del Seggio – il Giro del Rione che può svolgersi in occasione della Festa Titolare.
Organizza la cerimonia, che si svolge in occasione della Festa Titolare, con la quale vengono introdotti i Contradaioli che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Provvede a fornire un elenco di nominativi dei giovani che dovranno vestirsi in occasione delle varie cerimonie cui partecipa la Contrada, collaborando costantemente ente con la Commissione Economato e controllando che il comportamento dei figuranti sia sempre degno delle tradizioni contradaiole.
In particolare propone al Capitano i nominativi dei componenti la comparsa che prenderà parte al Corteo Storico.
Capitolo 20° – Delle elezioni e delle commissioni elettorali
Art. 92 – Le elezioni degli Uffiziali del Seggio e dei Presidenti delle Commissioni Permanenti saranno tenute ogni due anni entro il mese di gennaio, salvo quanto previsto dall’art. 50.
L’elezione del Capitano avrà luogo invece ogni due anni entro il mese di dicembre (art. 63), salvo quanto previsto dall’art. 64.
Nell’anno precedente la scadenza dei rispettivi mandati, entro la prima metà del mese di ottobre, l’On.do Priore convocherà l’Assemblea Generale della Contrada che dovrà eleggere, con le norme di cui all’art. 32 lettera k), le commissioni elettorali.
Tali commissioni, saranno composte in ambedue i casi da cinque membri scelti tra i Contradaioli protettori in possesso dei requisiti previsti dagli art. 21 e 22 di questo Statuto, non potranno farne parte Uffiziali del Seggio in carica, come pure i Contradaioli non presenti all’adunanza, a meno che non abbiano fatto in precedenza esplicita dichiarazione scritta della loro disponibilità.
Le Commissioni elettorali, una volta costituite, provvederanno ad assegnare nella loro prima riunione a due dei loro membri l’incarico di Presidente e di Segretario, con la funzione di verbalizzante.
Nel caso che lo ritengano utile potranno interpellare Contradaioli in grado di facilitare i loro compiti indicando con idonei mezzi giorni ed orari di ricevimento. Tutti i Contradaioli potranno chiedere, anche verbalmente, di essere ascoltati dalle Commissioni stesse per esprimere loro punti di vista, candidature o proporre soluzioni.
Le Commissioni dovranno, comunque, obbligatoriamente interpellare tutti i membri del Collegio dei Maggiorenti , tutti i membri del Seggio e tutti i membri delle Commissioni Permanenti. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando siano presenti almeno tre dei loro membri e adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta.
Le Commissioni elettorali sono considerate decadute qualora non abbiano effettuato le Elezioni entro i termini sopraindicati, o nel caso di dimissioni della maggioranza dei loro membri. In tali casi l’On.do Priore convoca una Assemblea Generale straordinaria per procedere alla nomina di una nuova Commissione, il cui mandato scade il 45° giorno successivo alla sua elezione. Nella eventualità che neanche questa seconda Commissione riesca ad espletare il suo mandato verrà nuovamente convocata l’Assemblea Generale Straordinaria, alla quale sarà demandata ogni decisione.
Nel caso di dimissioni di uno dei membri delle Commissioni il voto del Presidente acquista doppio valore, mentre nel caso di dimissioni del Presidente acquista doppio valore il voto del membro più anziano che diviene automaticamente Presidente. Il motivo, o i motivi, delle dimissioni dovranno risultare dai verbali ed essere comunicati sollecitamente all’On.do Priore.
I membri dimissionari non sono pertanto sostituibili.
Art. 93 – Sono atti dovuti delle Commissioni elettorali :
- a) stabilire la data delle elezioni nei termini previsti dal paragrafo 1) e 2) dell’86;
- b) richiedere alla Commissione Finanziaria e Protettorato l’elenco dei Contradaioli elettori ed eleggibili attenendosi a quanto stabiliscono gli art. 21 e 22 del presente Statuto. Copie degli elenchi così redatti dovranno essere resi disponibili alla consultazione di tutti i Contradaioli mediante affissione permanente nella sede della Contrada e nei locali del Circolo “Il Rostro” almeno quaranta giorni prima delle elezioni;
- c) curare la compilazione di una lista elettorale da porre in votazione contenente i nominativi dei candidati (comprensivi di indirizzo e firma di accettazione) e l’incarico per il quale vengono proposti. Tale lista dovrà essere affissa nei luoghi indicati nel paragrafo precedente 10 giorni prima delle elezioni;
- d) esporre per almeno sette giorni nei luoghi predetti le liste eventualmente presentate da Contradaioli Protettori conformemente a quanto prescritto dall’89;
e ) redigere il relativo verbale sia per tutte le proprie sedute che per le giornate elettorali;
- f) controfirmare la lista o le liste prima dall’inizio delle operazioni di voto ed ammettere alle votazioni solo i Contradaioli iscritti nell’elenco di cui alla lettera b);
- g) rendere edotti gli elettori circa le norme che regolano lo svolgimento delle votazioni;
- h) pubblicizzare nella maniera più ampia possibile, eventualmente anche con avvisi da inoltrare al domicilio dei Contradaioli, la data e gli orari dell’apertura e chiusura delle urne.
Art. 94 – Ogni Contradaiolo protettore è eleggibile ad ognuna delle cariche del Seggio purché in possesso dei requisiti prescritti dagli art. 21 e 22 del presente Statuto. I componenti della Commissione elettorale del Seggio non potranno far parte della lista dei candidati, così come i componenti la Commissione per l’elezione del Capitano non potranno essere eletti a tale carica, né potranno ricevere dallo stesso incarichi ufficiali.
Art. 95 – Eventuali liste alternative dovranno:
- a) essere presentate in busta chiusa al Presidente della Commissione elettorale, che provvederà quindi alla loro affissione;
- b) pervenire allo stesso almeno venti giorni prima delle elezioni;
- c) contenere nome, cognome, indirizzo e firma di accettazione dei candidati e la carica per cui vengono proposti;
- d) includere l’elenco dei Contradaioli presentatori, in numero non inferiore a quaranta, completo di nomi, cognomi, indirizzi e relative firme.
Ogni candidato non può presentarsi né essere votato in più di una lista.
Art. 96 – Il voto è unico, libero e segreto e deve essere espletato personalmente dagli aventi diritto. La lista che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi è ritenuta vincente e, all’interno di essa, i candidati risulterà eletto il candidato più anziano.
Nel caso di più liste poste in votazione l’elettore dovrà prima e successivamente potrà procedere ad eventuali sostituzioni dei candidati all’interno della liste prescelta indicandoli con nome e cognome.
Le schede dovranno essere considerate nulle quando rechino segni o scritte superflue e quando le eventuali sostituzioni siano state effettuate con nominativi di candidati presentati in altre liste o con nominativi di candidati menzionati non con il solo nome e cognome, ma con diminutivi, soprannomi o titoli accademici od onorifici.
Art. 97 – Nel caso di più di una lista posta in votazione verrà eletto nella rispettiva carica il Contradaiolo che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze a qualsiasi lista appartenga e che, comunque, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
Potranno, pertanto, risultare eletti nominativi sia dell’una che dell’altra lista.
Art. 98 – Le schede dovranno essere considerate integralmente nulle quando rechino segni o scritte superflue o quando le eventuali sostituzioni siano state effettuate con nominativi non eleggibili ai sensi dell’art. 94.
I soli voti per i singoli nominativi contenuti nelle schede dovranno essere considerati invece nulli quando il candidato venga indicato con il soprannome.
Saranno validi in tutti i casi i voti in cui il soggetto sia indicato sia con il suo cognome e nome, sia nel caso in cui il voto sia espresso in modo inequivocabile.
Pertanto, nell’ipotesi di elezione riguardante un organo con più di un membro, o comunque collegiale, la nullità che colpisca il singolo nominativo, in considerazione dei presupposti sopra citati, non travolgerà l’intera scheda e gli altri nominativi, la cui validità verrà valutata, rispettivamente, nell’insieme e singolarmente, applicando i criteri contenuti nel presente Statuto.
Art. 99 – Le elezioni dovranno essere ripetute a cura delle stesse Commissioni Elettorali entro venti giorni nei seguenti casi :
- a) che la somma delle schede nulle risulti pari o superiori alla metà dei votanti;
- b) che nessuna lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi
- c) che la metà dei nominativi proposti non ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.
Art. 100 – Al termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale operante procederà pubblicamente allo scrutinio delle schede. Di tale operazione dovrà essere redatto dettagliato verbale che, insieme agli altri prodotti nel corso del mandato ed alle schede elettorali, sia quelle valide che annullate o contestate, immesse in buste distinte sigillate e controfirmate, saranno subito poste a disposizione del Collegio dei Maggiorenti, perché possa esplicarle incombenze attribuitegli dall’art. 76 lettera c.
Dopo la proclamazione del risultato definitivo tutto il materiale dovrà essere consegnato all’Archivista per la conservazione nell’archivio della Contrada, per cinque anni.
Compiute queste operazioni la Commissione Elettorale predetta renderà noti i risultati provvisori delle elezioni mediante affissione dell’elenco degli eletti nella Sede della Contrada e del Circolo “Il Rostro” entro le 24 ore successive alla chiusura delle urne.
Art. 101 – Eventuali ricorsi avverso le operazioni di voto o di scrutinio dovranno essere presentati per iscritto al Presidente della Commissione elettorale entro due giorni dall’affissione dei risultati provvisori. Ogni ricorso dovrà avere riscontro scritto da parte della predetta Commissione nei tre giorni successivi. Contro le decisioni della Commissione elettorale si potrà ulteriormente ricorrere entro tre giorni dalla notifica del rigetto del ricorso al Collegio dei Maggiorenti che emetterà parere inappellabile entro i successivi 5 giorni.
Capitolo 21° – Dei Sindaci Revisori
Art. 102 – I Sindaci Revisori, in numero di tre, sono nominati dall’Assemblea Generale entro il mese di dicembre di ogni anno [vedi art. 33, lettera e)]. Hanno il compito di esaminare i rendiconti finanziari e patrimoniali della Contrada e degli altri Organi collaterali, nonché le contabilità, i documenti giustificativi e quanto altro necessario per l’espletamento del loro mandato.
Redigono una propria relazione da sottoporre all’Assemblea Generale, rilevando eventuali inadempienze e proponendo o meno l’approvazione dei bilanci, dopo di che decadono.
Non possono essere eletti Sindaci Revisori i componenti del Seggio ed i Presidenti degli Organi collaterali.
Capitolo 22° – Delle Commissioni straordinarie
Art. 103 -Le Commissioni straordinarie sono nominate, su proposta del Seggio o di singoli Contradaioli, dall’Assemblea Generale che, a seconda delle necessità organizzative della Contrada, ne determina i compiti, i poteri, la durata del mandato ed il numero dei componenti, scelti tra Contradaioli protettori ed eletti a scrutinio segreto e maggioranza assoluta.
Capitolo 23° – Del Magistrato delle Contrade
Art. 104 – Il rappresentante della Contrada in seno al Magistrato è l’On.do Priore che, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di questi da uno dei Pro-Vicari.
L’adesione della Nobile Contrada dell’Aquila al Magistrato delle Contrade può essere interrotta o revocata solo in caso di gravi interferenze, tese a ledere la propria autonomia. La cessazione dall’adesione al Magistrato delle Contrade è deliberata dall’Assemblea Generale con le norme stabilite dall’art. 32 lettera e).
Capitolo 24° – Dei rappresentanti della Contrada
Art. 105 – I rappresentanti della Contrada in seno al Comitato Amici del Palio, e in ogni altro consesso, sono nominati dal Seggio entro trenta giorni dal suo insediamento, durano in carica per la durata del Seggio.
Debbono attenersi scrupolosamente al mandato loro conferito e non possono in alcun modo impegnare la Contrada, senza avere prima interpellato l’On.do Priore.
Il loro mandato può essere revocato in ogni momento quando se ne ravvisi la necessità.
Dovranno regolarmente relazionare all’On.do Priore circa l’attività svolta in seno a ciascun consesso.
Capitolo 25° – Della Comparsa
Art. 106 – I costumi della Comparsa vengono fatti indossare agli appartenenti alla Contrada, che sono alle dirette dipendenze delle Commissione Economato e della Commissione Gioventù; un membro della Commissione Economato deve accompagnare i Figuranti per il Giro Annuale ed in occasione del Palio, controllando che il loro comportamento sia consono al prestigio della Contrada.
I figuranti vengono scelti dalle Commissione Economato e Gioventù, ed ai medesimi spetta la facoltà di richiamare, coloro i quali, con il loro comportamento, avessero comunque nuociuto al buon svolgimento del Giro o delle altre manifestazioni, riferendone al Seggio.
Non potranno in alcun modo far parte della Comparsa coloro che non siano in regola con il versamento del Protettorato.
Art. 107 – Durante il Corteo Storico la Comparsa deve rispettare gli ordini del Maestro di Campo e deve obbedire prontamente ad ogni richiesta delle Autorità preposte ed essa; al termine di ogni carriera gli Alfieri ed il Tamburino devono comportarsi secondo gli ordini impartiti dal Capitano e dal Priore, sia in merito allo spiegamento delle bandiere che alla partecipazione al giubilo delle Consorelle.
Ogni disubbidienza in tal proposito, potrà essere punita anche con la esclusione dal far parte della Comparsa in maniera definitiva.
Capitolo 26° – Delle Onoranze ai Contradaioli Protettori
Art. 108 – La Contrada interviene e partecipa, per lo spirito di mutualità e di unione che la anima e che costituisce uno dei cardini della coesione del popolo Contradaiolo, a tutte le ricorrenze, liete o tristi, di propri appartamenti.
La partecipazione è regolata dalle disposizioni seguenti.
Art. 109 – In occasione di nascite entro i confini della Contrada, o al di fuori di essi, ma da genitore appartenente alla Contrada medesima, purché il genitore manifesti l’intenzione di battezzare il nato, o per richiesta esplicita di un soggetto che manifesta l’intenzione di battezzare il figlio, l’evento è reso noto mediante esposizione di bandiera, corredata da fiocco celeste o rosa, a seconda del sesso del nuovo nato all’Oratorio dei Tredicini.
Art. 110 – Ove si celebri un matrimonio, o una cerimonia religiosa o civile di un Protettore, questo avrà diritto, su richiesta, alla presenza di un Figurante della Contrada.
Per gli appartenenti alla Dirigenza, e sempre con la ricorrenza delle condizioni di cui sopra, la Contrada sarà rappresentata dal Paggio Maggiore.
Art. 111 – In occasione della morte di ogni Protettore, verrà provveduto alla esposizione di bandiera abbrunata all’Oratorio della Contrada e all’invio di un Figurante, con bandiera pure abbrunata, al funerale.
La Contrada, inoltre, curerà l’affissione di manifesto murale.
Art. 112 – Particolari onoranze la Contrada intende riservare, in caso di decesso, ai propri più significativi rappresentanti.
In particolare per il Capitano e per il Priore in carica, oltre all’esposizione di bandiere abbrunate ai confini, per il funerale parteciperà l’intera comparsa a lutto.
Art. 113 – A richiesta dei familiari di un Protettore defunto verrà concesso l’uso dell’Oratorio della Contrada, o altro locale idoneo, per l’esposizione della salma.
Capitolo 27° – Delle Istituzioni collaterali
Art. 114 – La Contrada, per il perseguimento e l’attuazione dei suoi fini generali, si avvale dell’attività e della collaborazione di Istituzioni collaterali che sorgono al suo interno. Esse devono avere propri regolamenti approvati dall’Assemblea Generale.
Tali organismi, quando ledano o si pongano in contrasto con gli interessi generali della Contrada, possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Seggio, su parere conforme del Collegio dei Maggiorenti e successiva ratifica dell’Assemblea Generale. Possono fare parte delle Istituzioni collaterali solo i Contradaioli Protettori, ad eccezione del Gruppo Donatori di Sangue, del quale possono essere membri anche i Benemeriti Protettori e i simpatizzanti della Contrada.
Capitolo 28° – Dello Statuto
Art. 115 – Il presente Statuto potrà essere modificato o emendato esclusivamente dall’Assemblea Generale appositamente convocata, su proposta del Seggio, del Collegio dei Maggiorenti o di almeno 50 Contradaioli Protettori.
Le proposte di modifica dovranno essere esposte presso la sede della Contrada e nei locali del Circolo “Il Rostro” per i 15 giorni precedenti la relativa Assemblea.
Le modifiche e gli emendamenti proposti saranno accolti se deliberati con le procedure e la maggioranza prevista dall’art. 32.
I deroga al paragrafo precedente il presente Statuto non potrà essere modificato dal momento della nomina della Commissione elettorale fino all’insediamento degli organi eletti.
Art. 116 – Il presente Statuto così come le eventuali modifiche e/o integrazioni entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale. Da tale data si intendono decadute sia le precedenti norme statuarie che i regolamenti eventualmente in suo.
Capitolo 29° – Delle norme transitorie e finali
Art. 117 – In deroga al precedente articolo 107 alcuni articoli del presente Statuto entreranno in vigore nella loro prima applicazione nei seguenti tempi e modi :
- a) articolo 43 – comma 1° – dalla nomina della relativa Commissione Elettorale per il Seggio il biennio 2017/2018.
- b) quanto all’articolo 85 rispettivamente dalla nomina della Commissione Elettorale per il Capitano per il biennio 2018/2019 e per la nomina della Commissione Elettorale per il Seggio per il biennio 2017/2018.
Art. 118 – Assieme al presente Statuto sono approvati anche i Regolamenti delle Istituzioni collaterali già operanti.
Note storiche
È un’impresa davvero improba parlare della nascita di Siena e delle Contrade, sono eventi che si perdono nella notte dei tempi e che hanno a loro fondamento poche certezze e qualche leggenda, come quella che vuole Siena fondata da Senio e Aschio, figli di Remo, fratello di Romolo il fondatore di Roma.L’ipotesi più probabile è che il seme da cui nacque la città di “Saina” fu un’antica colonia etrusca formata in inizio da piccoli insediamenti sparsi sui tre colli che dominano la valle della Tressa.
Nel tempo i nuclei sparsi si andarono ingrandendo fino a dar vita ad un unico complesso urbano che si chiamò poi “Senae”. Il nome al plurale vuole forse significare che il tutto fu l’unione di più parti.
Poi i senesi chiamarono per secoli la loro patria amatissima “Sena vetus” e infine Siena. Siena che, ieri come oggi: “…s’erge in attitudine pugnace la città fosca sui pallenti clivi / come se ancora nel piano che tace / volgansi in rosso colorati i rivi / d’urla guelfe echeggiando…”.
Ognuno dei tre colli che costituirono la città contribuì quindi per un terzo alla sua creazione e da qui probabilmente la ragione della divisione in “Terzi” o “Terzieri” che sopravvivono anche oggi con confini e nomi propri (Città, San Martino e Camollia).
Questi a loro volta erano suddivisi in Contrade che in origine erano circa ottanta e che poi, in seguito alle vicissitudini della vita cittadina, si ridussero via via nel numero tanto che agli inizi del 1600 rimasero in 17, tante quante sono anche oggi.
Fino dall’inizio le Contrade ebbero nell’ambito dei Terzi una loro zona di influenza se non addirittura un territorio e già nel Duecento partecipavano ad eventi della vita comunitaria ed avevano obblighi ed attribuzioni precise.
Il Constituto del 1262 disponeva che eleggessero un Sindaco tenuto a prestare giuramento al Comune, dal quale riceveva un salario di 20 soldi senesi ogni semestre. Un salario indubbiamente guadagnato in quanto al Sindaco erano affidati numerosi compiti da esplicare con il massimo zelo, quali: denunciare i fatti illeciti eventualmente commessi nell’ambito della Contrada; vigilare sulla pulizia delle strade; sorvegliare l’esecuzione delle opere pubbliche; assicurarsi che tutti gli “habitatori” della Contrada si recassero in Duomo alla vigilia della Festa di Santa Maria d’agosto per l’offerta dei ceri; fornire informazioni per la ricerca di cittadini “non allirati”; vietare a chiunque di gettare acque sporche sulla pubblica via; denunciare al Podestà coloro che avessero dato asilo a cittadini banditi per maleficio; vigilare affinché “niuna persona alloghi ovvero conceda allogare ovvero concedere faccia a pigione alcuna casa ovvero habituro a ladroni ruffiani ovvero biscazzieri”.
Ma insieme alle Contrade che, come si è detto, esplicavano compiti civili e ludici partecipando alle solennità – come Santa Maria d’agosto – e alle feste che venivano organizzate in modo saltuario, l’ordinamento del Comune non poteva di certo fare a meno di una struttura militare non solo capace di contrastare, ma anche di contrattaccare i numerosi nemici che attentavano all’integrità e addirittura alla sopravvivenza del Comune. Sorsero così le Compagnie militari, ognuna con insegne e nomi propri e lo Statuto del 1355 dispose che, in caso di bisogno, arruolassero tutti gli uomini dai 18 ai 70 anni dimoranti nel rispettivo territorio e si ponessero agli ordini del Gonfaloniere maestro e questo, a sua volta, del Capitano del Popolo.
Avevano una sede chiamata “ridotto”, il cui affitto veniva corrisposto dal Comune, e lì si radunavano gli uomini e si custodivano le armi. Oggi delle Compagnie militari rimane solo una rappresentanza nelle comparse delle Contrade consistente in due paggi che ne recano le insegne.
Col tempo le Contrade modificarono le loro strutture divenendo entità autonome con propri “uffiziali” e provviste di capacità amministrative e di sia pur limitate facoltà di regolamento, per gli affari concernenti la propria circoscrizione. Del Palio si ha notizia fino dal 1100 e si correva in onore di San Bonifacio, patrono della Cattedrale. Nelle memorie risalenti all’anno 1232 si legge della condanna di un fantino che non aveva osservato le regole della corsa.
Nella Repubblica di Siena, fino dai tempi più remoti, in occasione della celebrazione della Festa di Santa Maria Assunta, il 15 agosto, si disputava il Palio, come fa fede lo Statuto del 1310 il quale stabiliva anche l’ammontare della spesa necessaria per il Palio che consisteva in grandi stendardi di velluto o di seta da consegnare, come avviene anche oggi, alla Contrada vincitrice. Nella seconda metà del Cinquecento sono invece le Contrade ad organizzare e far correre il Palio del 2 luglio a celebrazione della Visitazione della Santissima Vergine Maria. Oltre al Palio, però, e prima ancora che venisse in uso far correre quello del 2 luglio, in ricorrenze o eventi di particolare importanza venivano organizzate altre feste come il gioco delle pugna, le bufalate e le cacce ai tori, alle quali le Contrade prendevano parte. Un’occasione di importanza davvero particolare fu la visita che Carlo V imperatore del Sacro Romano Impero fece alla nostra città nell’aprile del 1536. L’imperatore, che durante la Sua permanenza a Siena dimorò nel territorio dell’Aquila, fu ricevuto nella piazza di Postierla addobbata, come ci riferisce un anonimo cronista “con bello rilievo di un’aquila grande ben proporzionata, fatta di legname, tinta nigra bruscata d’oro” con la scritta “Praesidium libertatis nostrae”. Il nobile cavaliere Giovanni Antonio Pecci in un suo libro manoscritto datato 1718 integra la descrizione del cronista con queste testuali parole: “il 24 aprile dell’anno 1536 allorquando l’imperatore Carlo V onorò la nostra città con la Sua venuta volsero queste Contrade (cioè gli abitanti delle Compagnie militari di San Pietro in Castelvecchio, del Casato di Sopra e di Aldobrandino del Mancino) dimostrarsi ad Esso vere suddite e geniali, che perciò gli si presentarono incontro in numero di più di trecento persone con la loro insegna dell’Aquila in campo d’oro, dal quale imperatore non solo furono lietamente accolte, ma onorate da un singolare privilegio quale appunto di poter per l’avvenire inalberare l’aquila imperiale con due teste e distintamente onorata dal titolo di Nobile e Privilegiata” consegnandoci così una testimonianza indiscutibile della legittimità del nostro Blasone.
Altra straordinaria conferma dei privilegi concessi alla nostra Contrada dalla benevolenza imperiale ci viene dall’anonimo pittore della caccia dei tori del 1546 (solo dieci anni dopo l’affermato avvenimento) che dipinse dal vero, in primo piano nel quadro, lo stemma imperiale nella bandiera giallo oro dell’Aquila.
L’ultimo avallo ci perviene dal Public Register of All Armes and Beatings in Scotland che ha iscritto il nostro stemma con gli attributi concessi da Carlo V e poi da Umberto I di Savoia a pagina 1 del suo 51° volume, riconoscendo esplicitamente i privilegi dei quali l’Aquila fu investita dall’Imperatore del Sacro Romano Impero e dal Re d’Italia.
Della caccia ai tori del 15 agosto 1546, Cecchino cartaio, forse il più noto cronista dell’epoca, ci ha lasciato una cronaca amplissima e dettagliata riportando tra l’altro che: “l’insegna dell’Aquila è levata in alto dall’alfiere conte Marcello d’Elci, nobilissimo patrizio senese. Fanno parte della comitiva settantasette cavalieri vestiti all’antica con giubbetti giallo e nero e un ciuffo di penne in capo, con una mazza ferrata in mano per ciascuno, appartengono a San Pietro in Castelvecchio, al Casato di Sotto e a tutte quelle vie intorno al Duomo ove erano i casamenti di Aldobrandino del Mancino. Guida il Capitano Celio Gabbrielli”.
Ma almeno in questa occasione l’Aquila fece le cose davvero in grande perché una memoria della nostra Contrada racconta che: “questa Nobile e onorata Contrada, passate le tre ore di notte, uscì per la città a cavallo con sua livrea e gran quantità di torce, menando seco un bellissimo carro sopra il quale era una grande aquila con molti trofei e altri ornamenti, e alcuni della livrea cantorno in più luoghi della città con sommo piacere di chi udiva una artifiziosa musica sopra parole di laude di questa insegna”. L’inno che i cavalieri aquilini “cantorno” diceva, tra l’altro: “noi siam quei ch’andiam cantando / per lo mondo ad alta voce / un bel nome alto e feroce / Aquila Aquila gridando”. Forse è l’atto di nascita degli attuali stornelli contradaioli ed un altro primato può essere così attribuito alla nostra Nobile Contrada.
Altro momento in cui ci dovette essere riconosciuta grande magnificenza e distinzione fu in occasione del Palio del 15 agosto 1581 fatto correre, a sue spese, dalla nostra Contrada ed al quale assistette Federigo di Montauto, secondo governatore mediceo di Siena, il quale in una lettera datata agosto 1581 ed indirizzata a ser Antonio Serguidi, segretario granducale, dopo avere descritto “la grata emulazione delle Contrade” così si esprime nei confronti dell’Aquila: “che per essere ripiena tutta di gentiluomini et haver per impresa l’uccello che regna tra gli altri, ha voluto eleggersi il più solenne ed il più celebre giorno della città, che è la festa di mezz’agosto, et honorarla d’un palio superbo di broccato che superi il valore di tutti gli altri”.
In seguito, purtroppo, questa attività così prestigiosa venne ad attenuarsi fino a scomparire del tutto. Dal 1600 al 1718 non si hanno notizie di manifestazioni cui l’Aquila sia intervenuta, se si esclude il Palio con le bufale del 1610 e 1622 ed il gioco delle pugna del 1614, e questo lunghissimo assenteismo provocò praticamente la scomparsa della Contrada il cui territorio fu tacitamente assorbito dalle Contrade vicine. Tuttavia nel 1718 l’Aquila risorse per grande merito del già ricordato cavaliere Giovanni Antonio Pecci che chiese al tribunale di Biccherna che la Contrada potesse partecipare nuovamente al Palio.
La richiesta diede origine ad un acceso dibattito sviluppatosi in varie udienze ed il Capitano Ascanio Bulgarini sostenne così efficacemente le ragioni dell’Aquila davanti al tribunale che lo stesso, riconosciuto il buon diritto della Contrada attrice, emise sentenza a Lei favorevole. Così l’Aquila, oltre a recuperare buona parte del Suo territorio (i cui confini furono poi sanciti dalla Principessa Violante Beatrice di Baviera nel Bando del 7 gennaio 1729, stile senese), rientrò in Piazza vincendo l’anno dipoi (il 2 luglio 1719) il Palio che tuttora conserva nel Suo museo e che è il più antico di quanti, in originale, si trovano nei musei delle diciassette Consorelle.
La sentenza del tribunale della Biccherna, però, oltre a produrre, come abbiamo visto, l’immediata vittoria del Palio e la reintegrazione del territorio segnò anche il reingresso dell’Aquila in quella che si può chiamare la vita comunitaria delle Contrade che, in quell’epoca, consisteva quasi esclusivamente nelle aggregazioni o alleanze. L’Aquila stipulò la sua prima alleanza nel 1718 con la Contrada Priora della Civetta che fu l’unica a salutare la nostra Contrada, al suo riaffacciarsi nell’agone del Campo, spiegando in segno di amicizia le sue bandiere. L’anno 1788 vide poi l’inizio dell’alleanza con la Contrada del Drago e, successivamente, altre alleanze furono strette con l’Istrice, la Pantera e l’Oca. Oggi, dopo quasi tre secoli, permangono intatte le alleanze con la Civetta ed il Drago, ulteriormente consolidate dall’accrescersi dei vincoli generati da un’istintiva simpatia ed una leale amicizia. Sono state rotte invece le alleanze con l’Oca (1921), l’Istrice (1946) e in modo davvero traumatico con la Pantera (1948). Questi eventi segnarono altresì l’inizio di una nuova vita e dello sviluppo della nostra Contrada. Furono convocate le prime assemblee che si tennero nell’anno 1718 nel fondaco di Antonio Facelli speziale in Postierla, e nella sala grande di casa Pecci, dimora del suddetto Giovanni Antonio, che occupava buona parte del lato destro di Via del Capitano – venendo dal Duomo – e che aveva nel retro un grandissimo orto che si stendeva fino all’attuale Fosso di Sant’Ansano.
Il Palio vinto nel 1719 fu portato nella chiesa di San Pietro in Castelvecchio ed a proposito di ciò, è detto che, del premio in denaro, dieci scudi furono dati al Rev. Michele Lenzi per avere permesso di adunare il Consiglio nella detta chiesa e di celebrarvi la Festa di San Filippo Neri.
È da ritenere che anche altre adunanze vi fossero tenute perché troviamo che pure il drappellone vinto il 24 giugno 1735, nella giostra indetta dalla Contrada della Tartuca, fu consegnato a detta chiesa perché vi fosse conservato. Lo stesso dicasi per il Palio nel 1749. In seguito gli Aquilini usarono riunirsi nella chiesa dello Spedale di Santa Maria della Scala. Dai documenti di archivio risulta infatti che ancora lì fu portato e custodito il Palio vinto l’8 luglio 1753.
Nell’anno 1788 la Contrada ottenne l’Oratorio dei Tredicini che, da quell’epoca, ha ininterrottamente posseduto. La fabbrica, semplice ed al tempo stesso elegante, fu disegnata dall’architetto Flaminio del Turco (delib. 27/9/1629) ed al suo interno si trovano dipinti di buona scuola e notevole valore: all’altare maggiore una squisita “Madonna del latte” su tavola, di scuola bizantina, opera di Pietro Ramat da Pesaro dell’XI secolo e la Natività di San Giovanni Battista (1673) di Bernardino Mei. Agli altari laterali tele di Astolfo Petrazzi e Domenico Manetti. In esso, oltre che celebrarvi le funzioni religiose, gli Aquilini si adunarono fino al 1920. E sono stati infatti gli anni del secolo XX quelli più densi di realizzazioni e di soddisfazioni, quelli in cui l’Aquila cresciuta impetuosamente anche nel numero ha finalmente spiccato il volo.
Nel 1920 il Consiglio della Contrada deliberò l’acquisto di un locale nella Via del Casato di Sotto che, pur essendo situato nel territorio della Contrada Capitana dell’Onda, divenne la prima vera casa degli Aquilini. Una casa che si rivelò ben presto così stretta da non potere, letteralmente, contenere i propri inquilini. Si diede pertanto inizio all’acquisto di una serie di locali posti a destra e a sinistra dell’Oratorio dei Tredicini fino all’angolo di Costa Larga. Un’opera questa che ha richiesto un grande impegno dei Seggi che si sono susseguiti alla guida della Contrada ed il generoso contributo di tutti i Contradaioli.
Nel 1977, dopo una serie di lavori di consolidamento e di recupero, fu compiuta la nuova sala delle Vittorie. Tale sala infine è stata ristrutturata nel 1999 quando sono stati inaugurati i nuovi spazi museali, comprendenti il restaurato Oratorio, ed i locali in cui trovano accoglienza la Cancelleria, l’Archivio e gli uffici amministrativi.
Vale la pena citare altri eventi lieti ed importanti che hanno caratterizzato il ventesimo secolo. Nell’anno 1957 iniziò il gemellaggio con la città de L’Aquila degli Abruzzi che ha dato luogo a numerosi incontri a Siena e a L’Aquila. Oggi il grande altorilievo bronzeo posto accanto all’Oratorio, eseguito dallo scultore Elio Morri e donato dall’E.P.T de L’Aquila, sta a testimoniare nel tempo il nostro legame con il capoluogo abruzzese e con la sua gente forte e gentile.
Sempre in quell’anno un fatto impose la nostra Contrada all’attenzione del mondo. Una donna, Rosanna Bonelli detta “Rompicollo” corse il Palio con il giubbetto dell’Aquila in groppa ad una cavalla che si chiamava Percina ed era bionda come lei. Rosanna vinse tre prove e per il Palio cadde al secondo giro a San Martino quando si trovava in terza posizione. Nella storia secolare e gloriosa del Palio lei è stata l’unica donna che il Palio sicuramente l’ha corso ed anche se non l’ha vinto ha potuto dimostrare che le donne senesi d’oggi sono della stessa pasta di cui erano fatte Laudomia Forteguerri, Livia Fausti, Laura Piccolomini e le loro tremila compagne.
Al compianto maestro Carlo Sottili, sempre nello stesso 1957, si debbono i versi e la musica del nostro Inno, che tutti noi non manchiamo mai di cantare orgogliosamente nelle occasioni di Festa della Contrada.
Nel 1963 fu inaugurata in piazza Postierla la bella fontanina da cui sgorga l’acqua con la quale sono stati battezzati finora centinaia di nuovi Aquilini. È opera di Bruno Buracchini, scultore di chiara fama e grande valore, senese e contradaiolo dell’Aquila.
Nel 1966 nacque un altro gemellaggio che ha avuto notevole rilevanza nella vita della nostra Contrada, quello con La Valletta capoluogo di Malta, che ebbe come promotore il nostro Capitano vittorioso Antonio Ghidoli.
Il 1968 vide poi l’inizio dell’attività del Circolo “Il Rostro”, vero centro aggregante della vita contradaiola che, oltre a dar vita alle attività ed alle manifestazioni più svariate, dedica particolare attenzione ai giovani, preparandoli ad essere i buoni senesi e appassionati contradaioli di domani. Quella del Circolo “Il Rostro” è una storia caratterizzata dalla continua ricerca di maggiori spazi che possano soddisfare le esigenze dei contradaioli che dagli inizi degli anni ’70 sono cresciuti costantemente di numero. Agli inizi degli anni ’80, il Circolo si spostò dal Casato ai locali in fondo al Vicolo del Verchione, sicuramente più ampi e con la possibilità di utilizzo del piazzale prospiciente agli stessi. Tali locali sono stati ristrutturati ed ampliati nel 2006; mentre nel 2016 sono stati inaugurati gli “Orti del Verchione” uno spazio verde che faceva parte del Complesso del Santa Maria della Scala, recuperato dalla Contrada, in accordo con il Comune di Siena.
Non è però possibile concludere queste sia pure brevi e succinte note storiche senza un accenno, altrettanto succinto, alle modificazioni che nel corso dei secoli hanno dovuto subire, per motivi contingenti ed eventi bellici, i colori ed i simboli della nostra gloriosa bandiera.
Nella caccia dei tori del 1516 la nostra Contrada comparve con una bandiera tutta gialla con sopra “un’aquila nera di smisurata grandezza”.
È da ritenere del tutto ingiustificata la supposizione più volte avanzata che l’Aquila dipinta sulla bandiera derivasse da quella che campeggiava nello stemma della Nobile Famiglia Marescotti, una delle più importanti tra quelle che abitavano nel rione.
Per la festa di Santa Maria d’agosto del 1546 già si può notare il primo cambiamento: l’alfiere Marcello d’Elci, come abbiamo già visto, maneggiava un’insegna ancora tutta gialla con dentro l’aquila imperiale. Nel palio del 1718 l’Aquila entrò in Piazza “con numerosa e bella comparsa mentre l’alfiere Santi Maddali maneggiava un’insegna di colore giallo oro e con un’aquila in mezzo coronata”. In un disegno datato 1722 conservato nel libro delle deliberazioni ad annum troviamo ancora inalberata l’aquila imperiale, ma è da rilevare che, per quanto riguarda i colori, al giallo si è unito il celeste in quasi pari quantità.
Durante la dominazione francese l’aquila napoleonica poggiante su un fascio littorio sostituì l’antica che nel 1815, caduto Napoleone, fu subito ripristinata. Un’altra variazione sostanziale si ebbe nell’anno 1847 per la festa nazionale del 16 settembre, quando, come ci informa Flaminio Rossi “… ma siccome questa Contrada porta per stemma l’aquila imperiale austriaca, per le stesse ragioni che si determinò la Contrada della Tartuca a variare i colori, si determinò esse pure a variare lo stemma in un castello con due chiavi incrociate, togliendo il nero”.
Questo tipo di bandiera venne però usata per pochissimo tempo perché già nel Palio del 2 luglio 1850 si ritornò a dispiegare la bandiera gialla con rabeschi celesti e neri con al centro l’aquila imperiale. Nella bandiere inaugurate nell’anno 1878 gli artigli dell’aquila vennero fatti posare su un nastro celeste e nero, dove a caratteri maiuscoli romani d’oro era scritto “CAROLI V° IMP. AUG. FAVENTE GRATIA AN. R.S. MDCXXXVI”.
Passarono pochi anni, nove per l’esattezza, e già per l’araldica aquilina si profilarono nuovi cambiamenti. Questa volta è il Seggio della nostra Contrada a chiedere al re Umberto I e a Margherita di Savoia in occasione della loro visita a Siena che ebbe luogo il 16, 17 e 18 luglio 1887, di poter iscrivere il nome del Sovrano “primiero ed unico protettore onorario”. La richiesta fu esaudita, ed il ministro della real casa con lettera del 24 aprile 1888 informava l’Illustrissimo Signor Priore che “Ella che già adorna i suoi stendardi dell’aquila imperiale per cesarea concessione potrà pertanto caricare quest’aquila in petto da una rotella d’oro fiammeggiante e scritta con la sigla U.I. in caratteri maiuscoli romani e d’antico. La rotella dovrà essere circolare e munita alla circonferenza di otto raggi acuti con altrettanti raggi fiammeggianti”.
L’entrata del nostro paese nella Prima Guerra Mondiale, il 24 maggio del 1915, determinò tra gli altri e ben più gravi avvenimenti, anche una deliberazione del Consiglio Generale della nostra Contrada, che nell’Assemblea del 15 giugno 1915 chiese alla “onorevole rappresentanza cittadina e per essa la onorevole Giunta municipale autorizzi la Contrada dell’Aquila a sostituire l’emblema di Carlo V imperatore nel centro della propria bandiera, con l’emblema dell’aquila legionaria romana spiccante volo da capitello dorico romano recante incisavi la data fatidica “24 maggio 1915”, il tutto racchiuso con nastro azzurro recante il motto “SPERDI COL GRIDO”; che nel quarto atto della bandiera rimanga la sovrana concessione di sua Maestà Umberto I”. A fronte della richiesta la onorevole Giunta municipale con una decisione del 24 giugno 1915, deferì lo studio della domanda ad una speciale commissione che, come spesso accade, tanto studiò che alla fine del conflitto non aveva ancora emesso il suo motivato parere.
La Contrada che nell’attesa delle decisioni del Comune si presentava nelle pubbliche cerimonie con bandiere prive dello stemma e dei rabeschi neri, nell’Assemblea Generale del 21 agosto 1919 deliberò all’unanimità di spiegare nuovamente il proprio vessillo con gli emblemi antichi e con la speranza di non doverli cambiare mai più.
Dal Dopoguerra la comparsa dell’Aquila, in occasione del Corteo Storico, ha saputo ben distinguersi per decoro, eleganza e destrezza, conquistando per tre volte l’ambito Masgalano. Tali affermazioni sono datate rispettivamente 2 luglio 1953, 2 luglio 1958 e 21 settembre 1969 (di quest’ultimo si conserva una pergamena, nella quale si ricorda che la vittoria fu riportata ex-aequo con l’Imperiale Contrada della Giraffa, cui andò, per sorteggio, il premio).
Ed infine ecco l’elenco di tutte le nostre vittorie riportate nel Campo:
1) 1610, vittoria con le Bufale riportata da Nottolone;
2) 1614, primo premio nel giuoco delle Pugna in Piazza del Carmine;
3) 1622, vittoria con le Bufale riportata da Menico;
4) 2/7/1719, fantino Strega, capitano Ascanio Bulgarini;
5) 2/7/1749, fantino Giovanni Rossi detto Ministro, capitano Giovanni Papetti;
6) 8/7/1752, fantino Domenico Laschi detto Bechino, capitano M. Valentini
7) 2/7/1753, fantino Luchino, capitano Michele Rustichini;
8) 2/7/1770, fantino Sorba Maggiore, capitano ignoto;
9) 2/7/1773, fantino Luigi Sucini detto Nacche, capitano ignoto;
10) 2/7/1796, fantino Luigi Felloni detto Biggeri, capitano ignoto;
11) 16/8/1797, fantino Giuseppe Chiarini detto Gobbo, capitano ignoto;
12) 2/7/1815, fantino Giuseppe Bini detto Ciccina, capitano Angelo Maggiorelli;
13) 2/7/1821, fantino Giuseppe Bini detto Ciccina, capitano Bartolomeo Manetti;
14) 2/7/1837, fantino Francesco Bianchini detto Campanino, capitano Luigi Ciofi;
15) 17/8/1841, secondo premio di una corsa straordinaria delle diciassette Contrade;
16) 15/8/1871, fantino Giuseppe Paoli detto Mascherino, capitano Pietro Lazzarini;
17) 16/8/1880, cavallo Pilata, fantino Genesio Sampieri detto il Moro, Capitano Andrea Barucci; 18) 17/8/1887, vittoria in una corsa con cavalli “scossi” riportata da Gigia;
19) 16/8/1906, cavallo Stornino, fantino Alfonso Menichetti detto Nappa, capitano Silvio Griccioli; 20) 2/7/1931, cavallo Lina, fantino Vieri Luschi detto Cittino, capitano Aldo Gianni;
21) 2/7/1939, cavallo Folco, fantino Pietro De Angelis detto Romanino, capitano Aldo Gianni;
22) 2/7/1956, cavallo Archetta, fantino Francesco Cuttoni detto Mezzetto, capitano Mario Masoni; 23) 2/7/1959, cavallo Salomè de Mores, Saro Pecoraro detto Tristezza, capitano Mario Masoni;
24) 2/7/1965, cavallo Topolone, Andrea de Gortes detto Aceto, capitano Antonio Ghidoli;
25) 16/8/1973, cavallo Panezio, fantino Adolfo Manzi detto Ercolino, capitano Paolo Goretti;
26) 16/8/1979, cavallo Urbino de Ozieri, fantino Andrea de Gortes detto Aceto, capitano Girolamo Brandolini d’Adda;
27) 2/7/1981, cavallo Rimini, fantino Silvano Vigni detto Bastiano, capitano Girolamo Brandolini d’Adda;
28) 16/8/1988, cavallo Figaro, fantino Maurizio Farnetani detto Bucefalo, capitano Renato Romei;
29) 3/7/1992, cavallo Galleggiante, fantino Andrea de Gortes detto Aceto, capitano Renato Romei.
Bibliografia
LANGTON DOUGLAS, Storia della Repubblica di Siena
GIOVANNI MARRADI, Epistola senese
GIULIO PEPI, Le Contrade e il Palio
GIULIO PEPI, Siena il Palio
VIRGILIO GRASSI, Le Contrade di Siena e le loro Feste
SILVIO GRICCIOLI, La bandiera della Nobile Contrada dell’Aquila
NOBILE CONTRADA DELL’AQUILA, Le Costituzioni, Siena, 1978.