Statuto

Capitolo 1° – Delle insegne della Contrada

Art. 1 – La Nobile Contrada dell’Aquila ha per propria insegna uno scudo d’oro con l’Aquila bicipite nera coronata d’antico e recante nell’artiglio destro lo scettro e la spada e, nel sinistro, il globo imperiale centrale e crociato. Caricata nel petto una rotella d’oro fiammeggiante con le lettere U.I (Umberto 1°) con caratteri maiuscoli romani d’azzurro.
Art. 2 – Spiega bandiera giallo oro, con liste od inserti neri ed azzurri in parti uguali, con al centro l’Aquila imperiale con gli attributi di cui all’art. 1.
Art. 3 – Inalbera le insegne delle Compagnie militari facenti anticamente riferimento al territorio della Contrada: Aldobrandino del Mancino, Casato di Sopra e San Pietro in Castelvecchio.
Art. 4 – Le insegne, bandiere, stemmi e costumi, nonché le raffigurazioni di Comparse singole o collettive della Nobile Contrada dell’Aquila sono tutelate in ogni sede dalla medesima e dagli organi intercontradaioli a ciò preposti ed ai quali abbia aderito la Contrada.

Capitolo 2° – Della Nobiltà dell’Aquila

Art. 5 – La Contrada dell’Aquila si fregia del Titolo di Nobile in virtù del privilegio concessoLe da Carlo V°, Imperatore del Sacro Romano Impero, il giorno 24, del mese di Aprile, dell’anno 1536.
Art. 6 – Le insegne della Contrada sono state iscritte il giorno 8, del mese di Dicembre, dell’anno 1967 a pagina 1 del 51° volume del Public Register of all Arms and Beatings in Scotland.

Capitolo 3° – Della Religione

Art. 7 – La Nobile Contrada dell’Aquila è stata riconosciuta persona morale dalla Chiesa Cattolica a norma dei canoni 99 e 100 del Codice di Diritto Canonico, con Decreto Arcivescovile del giorno 29, del mese di giugno, dell’anno 1969.
Art. 8 – La Nobile Contrada dell’Aquila celebra le Sue Funzioni religiose nell’Oratorio di San Giovanni Battista detto “dei Tredicini”, del quale è in possesso fin dal giorno 11 agosto 1788, come risulta dall’atto notarile sottoscritto dal Priore della Contrada e dal Pievano di San Giovanni Battista.
Art. 9 – Nel nome Santissimo di Maria si riconosce il Santo Patrono della Contrada, e la Sua ricorrenza, che cade il giorno 12 del mese di Settembre, viene solennemente festeggiata nella domenica immediatamente precedente o in quella immediatamente successiva a detta data.
Le onoranze ai Contradaioli defunti presso i Cimiteri cittadini saranno rese il sabato precedente, così come il canto del Mattutino, la celebrazione della S. Messa e la Festa nel Rione.
Il giro “intramoenia” si svolgerà il giorno della domenica.
Il Battesimo Contradaiolo sarà celebrato nel pomeriggio di sabato o nella mattina di domenica.
Il pomeriggio del sabato potrà svolgersi, anche, il Giro nel Rione.

Capitolo 4° – Del Territorio

Art. 10 – Il territorio della Nobile Contrada dell’Aquila è delimitato dai confini stabiliti e sanciti dal Bando della Principessa Violante Beatrice di Baviera, Governatrice della Città di Siena, emanato il giorno 7, del mese di Gennaio dell’anno 1729 (stile senese) e comprende: “Dalla colonna di Postierla e sua piazza inclusive occupi le case intorno a detta piazza (compreso il Vicolo del Verchione) e da ambo le parti la strada dov’è il palazzo di S.A.R. (Via del Capitano), la piazza tutta del Duomo e lo Spedale, fino allo svoltare nella piazzetta che porta alla Compagnia di San Girolamo (Vicolo di San Girolamo) escluso però il Palazzo Arcivescovile; abbracci il Vicolo di Casa Marsili (Via del Castoro con Via del Poggio ed i fabbricati da ambo le parti) fino al Convento di Monna Agnese, detto Convento e Compagnia della Morte (Via Monna Agnese o Piaggia della Morte) e, per quella parte scendendo in faccia a San Desiderio (sul ripiano di Via Monna Agnese che scende alle Campane), per la Via delle Campane entri nella via maestra (Via di Città) che porta a Postierla, la quale dal Chiasso del Bargello in su prenda da ambo le parti; e scendendo pel Chiasso del Bargello a destra solamente, entrando in Piazza svolti nel Casato e tenga le case a mano destra con i vicoli adiacenti
(Vicolo di Tone e dei Percennesi) fino alla Costa Larga, abbracciando questa da ambo le parti salga a Postierla, e di là da ambo le parti camminando per la Via San Pietro termini a destra alla salita di Castelvecchio ed a sinistra comprenda le case alla svolta del Casato”.

Capitolo 5° – Del Motto

Art. 11 – Sono motti della Nobile della Contrada dell’Aquila:
“Dell’Aquila il rostro, l’ugna e l’ala”;
“Unguibus et rostris”;
“Io sola sostengo nel sole lo sguardo”.

Capitolo 6° – Delle Aggregazioni o Alleanze

Art. 12 – Sono Alleate della Nobile Contrada dell’Aquila la Contrada Priora della Civetta dall’anno 1718 e la Contrada del Drago dall’anno 1788.
Art. 13 – Per la stipulazione e lo scioglimento di aggregazioni o alleanze ogni decisione è demandata all’Assemblea Generale dei Contradaioli, conformemente a quanto stabilito dall’art. 32 lett. a.

Capitolo 7° – Della Natura Civile e Giuridica

Art. 14 – La Nobile Contrada dell’Aquila è una associazione a carattere territoriale autonoma che estrinseca Sue attività precipue e provvede alla propria amministrazione ordinaria e straordinaria attraverso gli Organi previsti dal presente Statuto.
Quale Istituzione di primario interesse cittadino si pone sotto l’alto patrocinio del Comune di Siena.

Capitolo 8° – Dei Fini della Contrada

Art. 15 -Fine imprescindibile della Contrada è quello di conservare, incrementare e tramandare intatto il patrimonio morale ereditato dagli avi, fatto di tradizione, di lunga storia gloriosa, di opere sublimi e di fedeltà ed attaccamento alla terra natale; di vigorosa difesa della propria libertà e della propria autonomia.
Al fine di perpetuare questi valori la Contrada:
a) dedica ogni cura affinché fra gli appartenenti al Popolo Aquilino regni l’armonia, l’amicizia fraterna e solidale, ed affinché i rapporti tra i Contradaioli siano improntati alla tolleranza, alla lealtà ed al reciproco rispetto;
b) guarda con particolare attenzione alle giovani generazioni che rappresentano la continuità della vita dell’Aquila;
c) partecipa al Palio ogni volta che Le compete per diritto o per sorte;
d) intrattiene rapporti di cordialità e collaborazione con gli Organi intercontradaioli, gli enti locali e con le Consorelle, non rinunciando però, nei confronti di Queste, a sentimenti di vivo ed anche fiero antagonismo, contenuto naturalmente nei limiti delle Leggi e delle regole scritte e non scritte, e limitato ai giorni del Palio;
e) favorisce e promuove tutte quelle attività sociali, morali, civili, culturali e religiose che possano arricchirne il prestigio ed il buon nome.

Capitolo 9° – Del Patrimonio

Art. 16 – Il patrimonio della Nobile Contrada dell’Aquila è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, ivi compreso l’Oratorio di San Giovanni Battista “dei Tredicini” che con quest’atto viene dichiarato “bene indisponibile”. Sono parimenti indisponibili anche i beni artistici, storici, archivistici e bibliografici.
Art. 17 – La Nobile Contrada dell’Aquila finanzia le Sue attività:
a) con le rendite dei beni di cui al precedente art. 16;
b) con i proventi delle quote di Protettorato versate dai “Contradaioli Protettori”, dai “Protettori Sostenitori” e dai “Benemeriti Protettori”;
c) con i contributi ordinari e straordinari che Le verranno elargiti da Enti pubblici e privati, da simpatizzanti e dagli stessi Contradaioli.
Art. 18 – I beni mobili e immobili della Contrada, esclusi quelli dichiarati indisponibili ai sensi dell’art. 16, possono essere alienati, ipotecati o dati in garanzia soltanto per acquisirne altri di uguale o maggior pregio o valore, o per provvedere ad eventuali restauri, ristrutturazioni od ampliamenti degli stessi.
Il Seggio, o chi proporrà operazioni che comportino variazioni nella consistenza dei beni patrimoniali sopra descritti, che diano luogo alla assunzione di oneri o carichi per la Contrada, è obbligato a presentare all’Assemblea Generale per l’approvazione – con la prassi prevista dall’art. 32 -un piano dettagliato dal quale dovranno risultare chiaramente le risorse con le quali si intende far fronte agli obblighi che dovranno essere assunti.

Capitolo 10° – Dei Contradaioli e Protettori

Art. 19 – Appartengono alla Nobile Contrada dell’Aquila ed hanno diritto al Battesimo Contradaiolo tutti i nati nel territorio della Contrada, nonché tutti coloro che, pur non nascendovi, siano ad Essa legati per tradizione familiare o per adesione spontanea.
Coloro che ne hanno diritto e/o ne fanno domanda, previa valutazione da parte del Seggio dei requisiti richiesti, entrano a far parte del Popolo della Contrada mediante ed a seguito del Battesimo Contradaiolo.
La lista dei richiedenti il Battesimo Contradaiolo dopo il compimento del 16° anno di età redatta in collaborazione tra il Cancelliere e la Commissione per la Gioventù dovrà essere posta alla approvazione del Seggio nella ultima seduta utile prima del Battesimo Contradaiolo.
Art. 20 – Sono “Contradaioli Protettori” tutti coloro che, appartenendo alla Nobile Contrada dell’Aquila per essere nati nel suo territorio (nativi) per tradizione familiare o per libera scelta (geniali) elargiscono annualmente una quota il cui ammontare minimo viene stabilito dal Seggio e ratificato dalla Assemblea Generale entro il 30 aprile di ogni anno.
Coloro che elargiscono la quota saltuariamente e/o in misura inferiore al minimo sono definiti “Protettori Sostenitori” e, pur facendo parte del Popolo della Contrada, non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo ed a partecipare alla Assemblea Generale.
Sono “Benemeriti Protettori” tutti coloro che, pur non essendo “Contradaioli”, contribuiscono economicamente alla vita della Contrada. Tale qualifica non comporta né la soggezione di doveri, né l’acquisizione dei diritti che spettano ai “Contradaioli Protettori”.
Art. 21 – Tutti i Contradaioli Protettori hanno diritto a partecipare alle Assemblee Generali ed alle iniziative e manifestazioni indette dalla Contrada. Coloro che hanno compiuto il 16° anno di età acquisiscono il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie e nelle Elezione relative agli Organi statutariamente previsti per il Governo della Contrada.
Possono essere chiamati a ricoprire incarichi negli Organi della Contrada tutti i Contradaioli Protettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, in possesso dei diritti civili e noti per correttezza ed onestà.
Tuttavia coloro i quali siano divenuti “Contradaioli Protettori” dopo il compimento dei sedici anni avranno il diritto di partecipare alle Assemblee Generali, ai sensi dell’articolo 25 comma 3°, ma acquisiranno il diritto di voto nella stessa Assemblea e nelle elezioni relative agli Organi statutariamente previsti per il governo della Contrada, solamente trascorsi tre anni dalla data nella quale sono divenuti “Contradaioli Protettori” e dopo che il Seggio ne abbia accertato i requisiti.
Allo stesso modo coloro i quali siano divenuti “Contradaioli Protettori” dopo il compimento dei sedici anni non potranno essere richiamati a coprire incarichi negli Organi tutti della Contrada se non trascorsi tre anni dalla data nella quale sono divenuti “Contradaioli Protettori” e dopo che il Seggio ne abbia accertato i requisiti.
La lista dei Contradaioli aventi diritto al voto – attivo e passivo- ma che hanno ricevuto il Battesimo dopo il compimento del sedicesimo anno di età verrà redatta a cura della Commissione Finanziaria in occasione della Festa Titolare ed avrà valore fino alla redazione della nuova lista l’anno successivo.
Nessun altro potrà, per alcun motivo, intervenire od assistere alle Assemblee, ricoprire cariche nell’ambito della Contrada, esercitare il diritto di voto.
Art. 22 – Coloro che risultino in mora con il pagamento anche di una sola quota del Protettorato nei tre anni precedenti, ed in tale situazione permangano, nonostante invito scritto dell’On.do Priore a regolarizzare, verranno considerati decaduti dalla qualifica di Contradaioli Protettori, con la conseguente perdita di ogni diritto relativo, ivi compresa la eleggibilità ed il diritto di voto, la partecipazione alle Assemblee, e la decadenza da ogni carica svolta all’interno della Contrada.
Per riacquisire pieni diritti è necessario regolarizzare la propria posizione a partire dai due anni precedenti, previa autorizzazione del Seggio.
Potranno esercitare il proprio diritto di voto ed essere eletti solo coloro che avranno regolarizzato la propria posizione entro e non oltre i trenta giorni precedenti le elezioni.
I nuovi Contradaioli Protettori avranno tutti i diritti una volta ricevuto il Battesimo Contradaiolo ed una volta in regola con il Protettorato ed ai sensi dell’articolo 21 del presente Statuto.
I nuovi Contradaioli Protettori cominciano a versare la quota annuale dalla data del Battesimo Contradaiolo.
Art. 23 – Tutti gli appartenenti alla Contrada- Contradaioli Protettori e Protettori Sostenitori – sono tenuti a concorrere, in ragione delle proprie possibilità e capacità, alla difesa del buon nome e del prestigio della Istituzione, alla tutela ed all’accrescimento del suo patrimonio morale e materiale, alla adesione convinta ai valori che l’Aquila rappresenta.
È fatto preciso dovere di :
a) osservare le disposizioni del presente Statuto ed ogni deliberato dell’Assemblea Generale e del Seggio;
b) disimpegnare con scrupolo qualunque incarico venga loro affidato;
c) mantenere un comportamento tale da non pregiudicare l’immagine, l’interesse e l’integrità della Contrada.
Art. 24 – I Contradaioli che nella Sede della Contrada o Sue pertinenze, con atti o parole contrarie all’etica morale o civile rendessero offesa alla Medesima o ai Suoi Organi elettivi, potranno essere richiamati ufficialmente dall’On.do Priore.
Nei casi di rilevante gravità, ed in particolare in presenza di danni morali, economici e patrimoniali che la Contrada avesse dovuto subire, lo stesso On.do Priore dovrà informare il Seggio che proporrà all’Assemblea Generale le sanzioni da adottare, non esclusa l’espulsione dalla Contrada ed il ricorso all’azione giudiziaria.
Qualora gli Uffiziali di Seggio incorressero nelle mancanze di cui al paragrafo precedente, l’On.do Priore dovrà informare, quale organo tutorio, il Collegio dei Maggiorenti, che proporrà all’Assemblea Generale i provvedimenti da assumere.

Capitolo 11° – Degli Organi della Contrada

Art. 25 – La Nobile Contrada dell’Aquila è retta e amministrata dai seguenti Organi:
– Assemblea Generale
– Seggio
– Commissioni Permanenti
– Capitano
– Collegio dei Maggiorenti.

Capitolo 12° – Dell’Assemblea Generale

Art. 26 – La volontà del Popolo della Nobile Contrada dell’Aquila si manifesta e si attua nell’Assemblea Generale che è l’organo supremo della Contrada ed è composta dai soli Contradaioli Protettori in possesso dei requisiti di cui all’art. 20. I minori di sedici anni potranno esservi ammessi in qualità di uditori e potranno prendere la parola soltanto se invitati dall’On.do Priore.
È diritto dovere dell’Assemblea stabilire le linee di condotta e decidere su tutte le scelte fondamentali della Contrada.
Approvare o respingere il bilancio preventivo e consuntivo come ogni altro provvedimento o progetto che dovesse essergli sottoposto.
Art. 27 – Le deliberazioni assunte dall’Assemblea Generale, con le modalità e con le maggioranze previste dal presente Statuto, obbligano incondizionatamente tutti gli Organi della Contrada e ciascun Contradaiolo.
Art. 28 – Le Assemblee Generali sono ordinarie e straordinarie. Queste ultime possono essere convocate anche con carattere d’urgenza.
Quelle ordinarie e straordinarie sono annunciate con avvisi esposti nelle bacheche collocate nei luoghi soliti del Rione almeno sette giorni prima dell’Adunanza. Gli stessi avvisi dovranno anche essere inoltrati, con preghiera di pubblicazione o diffusione, agli organi di informazione cittadina almeno tre giorni prima dell’Adunanza stessa.
Dovranno, altresì, essere inoltrati tramite la posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Contradaioli nei medesimi termini.
Gli avvisi dovranno contenere: la data della pubblicazione, la data in cui l’Adunanza avrà luogo, l’ora della prima e della seconda convocazione – che potrà avere luogo nella stessa giornata – e l’ordine del giorno.
Nel giorno dell’Adunanza dovrà essere esposta la bandiera presso la Sede della Contrada e nei luoghi significativi del Rione. Per la convocazione urgente, oltre alla consueta esposizione delle bandiere, è fatto soltanto obbligo di suonare la campana dell’Oratorio due ore ed un’ora prima dell’Adunanza.
Potrà, inoltre, essere inviata ai Contradaioli una comunicazione via posta elettronica.
Art. 29 – Le Assemblee Generali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate e presiedute dall’On.do Priore che, assistito dal Cancelliere addetto a redigere il verbale, ne constata la validità, apre e chiude la seduta, dirige e modera la discussione, concede o toglie la parola ai partecipanti.
In caso di assenza dell’On.do Priore l’Assemblea è presieduta e diretta dal Vicario.
Ogni Contradaiolo potrà prendere la parola solo su richiesta e quando gli verrà concessa.
Non sono ammesse deleghe neppure se scritte ed incondizionate.
Art. 30 – Non sono in nessun caso votabili argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Art. 31 – Le Assemblee Generali, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno cinquanta Contradaioli Protettori che non facciano parte del Seggio. In seconda convocazione quando il numero dei medesimi non sia inferiore a trenta.
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale l’Assemblea Generale dovrà essere aggiornata d’ufficio al successivo giorno non festivo con lo stesso orario e sarà valida in prima convocazione qualunque sia il numero dei Contradaioli presenti.
Art. 32 – Le votazioni nelle Assemblee Generali si svolgeranno per alzata di mano e le deliberazioni si intenderanno approvate se i voti favorevoli raggiungeranno la maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione:
a) per ogni modifica che si intendesse apportare al presente Statuto;
b) per votare la sfiducia all’On.do Priore, al Capitano, o ad uno o più membri del Seggio o di altri Organi elettivi della Contrada;
c) quando si debba deliberare l’espulsione e/o il ricorso all’azione giudiziaria o legale nei confronti di Contradaioli membri del Seggio od altri Organi della Contrada oppure, per quanto attiene la sola azione legale o giudiziaria, nei confronti di terzi, su richiesta dell’On.do Priore ai sensi dell’art. 51;
d) per le deliberazioni riguardanti proposte del Seggio relativamente alla decadenza di suoi membri in conseguenza di quanto previsto dall’art. 48 lettere c) e d);
e) per decidere su eventuali proposte di ritiro dall’adesione al Magistrato delle Contrade;
f) quando si debba deliberare circa l’acquisto, la vendita, la permuta, l’ipoteca o la cessione in garanzia di qualsiasi bene immobiliare, nonché quando si debba decidere l’assunzione di obblighi finanziari rilevanti;
g) per decidere circa la partecipazione di rappresentanze ufficiali della Contrada a manifestazioni estranee all’ambiente senese e contradaiolo ed in particolare quando queste si svolgano fuori del Comune di Siena;
h) sulle proposte di nomina dei membri delle Commissioni straordinarie e permanenti o per procedere alla sostituzione di uno o più membri delle Commissioni suddette o del Seggio per i motivi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 48;
i) per la creazione di nuove istituzioni collaterali o per la loro soppressione;
j) quando si debba deliberare su questioni riguardanti singoli Contradaioli;
k) per l’elezione delle Commissioni elettorali.
l) per la votazione riguardante l’effettuazione di un eventuale Palio Straordinario.
Nei casi previsti dalle lettere b),c),d),e), la votazione dovrà effettuarsi a scrutinio segreto, i votanti dovranno essere almeno 90, e le deliberazioni si intenderanno approvate se i voti favorevoli raggiungeranno i 2/3 dei votanti.
Nel caso previsto dalla lettera a) i votanti dovranno essere almeno 90, e le deliberazioni si intenderanno approvate se i voti favorevoli raggiungeranno i 2/3 dei votanti.
Per quanto riguarda la lettera f) vale quanto previsto nel paragrafo precedente, esclusa la votazione che dovrà effettuarsi per appello nominale.
Nelle circostanze previste alle lettere h),i),j),k) la votazione dovrà effettuarsi a scrutinio segreto e sarà sufficiente per l’approvazione delle relative deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Nelle circostanze previste alle lettere g) ed l) la votazione dovrà effettuarsi per appello nominale e le deliberazioni si intenderanno approvate se se i voti favorevoli raggiungeranno la maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 33 – L’Assemblea Generale Ordinaria ha competenza e delibera su tutti gli argomenti che riguardano la vita e l’attività della Contrada con la sola esclusione di quelli attribuiti alla competenza dell’Assemblea Generale straordinaria.
È indetta dall’On.do Priore ogni volta che lo ritenga necessario e deve essere inoltre obbligatoriamente convocata:
a) entro il mese di Aprile di ogni anno per la presentazione del bilancio finanziario e la relazione programmatica e sullo stato della Contrada e del Gruppo donatori di Sangue, e per la ratifica delle quote minime di Protettorato per i Contradaioli Protettori, per i membri del Seggio e del Collegio dei Maggiorenti, come da successivi artt. 47 e 74;
b) prima della tratta dei cavalli ad ogni Palio cui partecipi la Contrada;
c) entro 15 giorni dal Palio anche straordinario al quale abbia partecipato la Contrada per la relazione del Capitano;
d) entro il 15 ottobre dell’anno prima della scadenza del Seggio e di scadenza del mandato del Capitano per l’elezione delle relative Commissioni Elettorali;
e) entro il mese di Dicembre di ogni anno per la nomina dei Sindaci Revisori.
È indetta dal Collegio di Maggiorenti entro il ventesimo giorno dopo le elezioni per la proclamazione dei risultati e l’insediamento e giuramento degli Organi eletti, i quali, nella stessa riunione, provvederanno a proporre all’Assemblea i nominativi dei Contradaioli che dovranno fare parte delle Commissioni permanenti.
Durante tale Assemblea si procederà, altresì, a votare i suddetti membri delle Commissioni permanenti.
Art. 34 – Nel corso delle Assemblee l’On.do Priore (o chi ne fa le veci) ha la facoltà di concedere o togliere la parola a coloro che, nel corso della riunione, si allontanino dai limiti della moderazione.
Può infine dichiarare sciolta l’Assemblea nei casi in cui si verifichino particolari turbamenti dell’ordine e della regolarità dell’adunanza.
Art. 35 – L’Assemblea Generale straordinaria è convocata:
a) quando si tratti di modifiche da apportare al presente Statuto;
b) quando ne sia stata fatta richiesta dal Capitano della Contrada;
c) quando ne sia stata fatta richiesta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti;
d) quando ne sia stata fatto richiesta dal almeno 30 Contradaioli Protettori.
In ognuno di questi casi la richiesta dovrà essere indirizzata per iscritto all’On.do Priore e dovrà contenere la data, la firma o le firme dei richiedenti ed il motivo della richiesta.
L’On.do Priore, od in assenza il Vicario, dovrà indire l’Assemblea Straordinaria entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con le modalità di cui all’art. 28.
Art. 36 – L’Assemblea Generale straordinaria d’urgenza è convocata con le modalità previste dall’art. 28
a) quando venga ritenuta necessaria dall’On.do Priore;
b) quando ne faccia richiesta il Capitano.
Art. 37 – Ogni deliberazione dell’Assemblea Generale dovrà essere verbalizzata e trascritta nell’apposito registro dei verbali. Nella seduta immediatamente successiva, o nella stessa seduta quando necessario alla validità degli atti, i verbali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea e sottoscritti dall’On.do Priore e dal Cancelliere.
Prima dell’inizio di ogni Assemblea Generale, ogni Contradaiolo Protettore dovrà apporre la propria firma, in modo leggibile, nel registro delle presenze: da esso l’On.do Priore potrà rilevare e dichiarare la validità o meno della riunione. Il registro suddetto sarà conservato agli atti dal Cancelliere e farà parte integrante del registro delle deliberazioni.
Art. 38 – La mancata convocazione di una Assemblea Generale ordinaria prescritta dall’art. 33 comporta la decadenza del Seggio. Entro dieci giorni dall’inadempienza il Collegio dei Maggiorenti, appositamente convocato dal Rettore, assumerà le funzioni e le attribuzioni dell’Organo decaduto ed il Rettore stesso assumerà le funzioni di Priore Reggente. Nei successivi venti giorni dovrà essere convocata l’Assemblea Generale per la nomina della Commissione Elettorale che dovrà indire nuove elezioni.

Capitolo 13° – Del Seggio

Art. 39 – Il Seggio governa e amministra la Contrada nello spirito dei principi enunciati nel capitolo 8°, è titolare dell’amministrazione ordinaria ed adempie ad ogni altro atto o incombenza attribuitagli dal presente Statuto; è responsabile collegialmente di ogni sua decisione ed azione di fronte all’Assemblea Generale della Contrada. La responsabilità è invece individuale nei confronti del Seggio, per gli atti che i vari Uffiziali compiono nell’espletamento delle mansioni derivanti dalla carica ricoperta.
Art. 40 – Ognuno dei membri del Seggio assume per il periodo in cui rimarrà in carica il titolo di “Uffiziale”, escluso il Priore cui spetta il titolo di “Onorando”.
Art. 41 – Oltre ai compiti assegnatigli espressamente dalle norme statutarie il Seggio può:
a) adottare provvedimenti di urgenza nell’interesse della Contrada sottoponendoli poi alla ratifica dell’Assemblea Generale;
b) nominare, per chiamata diretta, il Correttore Spirituale;
c) nominare, ove occorra, il Custode della Contrada su proposta della Commissione Economato;
d) nominare i rappresentanti della Contrada nei consessi intercontradaioli, o per far parte, ove richiesti, di commissioni o organismi interessati a problemi cittadini;
e) proporre all’Assemblea Generale la nomina di commissioni per l’accertamento di fatti o responsabilità, nonché per incarichi determinati;
f) proporre all’Assemblea Generale il nominativo del Presidente del Gruppo Donatori di Sangue.
Art. 42 – Le cariche del Seggio sono incompatibili con quelle degli altri Organi della Contrada, degli Organi collaterali e del Circolo “Il Rostro”.
Il principio che qui si afferma è quello della non cumulabilità degli incarichi e vale comunque per tutti i Contradaioli. Pertanto un Contradaiolo che, già rivestendo un incarico nel Seggio, sia eletto ad una carica di un altro Organo della Contrada, di un Organo collaterale o del Circolo “Il Rostro” (o viceversa), dovrà esercitare il diritto di opzione tra le due cariche entro dieci giorni dall’avvenuta elezione, che ha dato luogo all’incompatibilità. Per la carica rimasta vacante in conseguenza dell’esercizio dell’opzione suddetta, si procederà come stabilito dagli artt. 45, ultimo comma, e 78.
Art. 43 – Il Seggio è composto dai seguenti membri: Priore, Vicario, due Pro Vicari, Cancelliere, Vice Cancelliere, Camarlengo, Bilanciere, cinque Consiglieri di Sedia, Archivista. Fanno altresì parte di diritto del Seggio: i Presidenti della Commissioni permanenti, il Capitano, il Presidente del Circolo “Il Rostro”. Alle sue adunanze partecipano inoltre, con voto consultivo, il Rettore del Collegio dei Maggiorenti ed il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue.
Art. 44 – Il Seggio è presieduto dall’On.do Priore ed è da Lui convocato in via ordinaria ogni due mesi ed ogni volta che lo ritenga opportuno, nonché prima di ogni Assemblea Generale.
In via straordinaria si riunisce su richiesta del Capitano, del Collegio dei Maggiorenti o di due terzi dei componenti il Seggio medesimo. La convocazioni in via ordinaria viene fatta dall’On.do Priore tramite la Cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. In via straordinaria, o nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire senza il rispetto dei termini suddetti.
Art. 45 – Le deliberazioni del Seggio vengono adottate a maggioranza semplice, con esclusione di deleghe; in caso di parità il voto dell’On.do Priore vale doppio.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 10 membri.
Art. 46 – Il Seggio rimane in carica un biennio.
Il suo mandato decorre dalla data del suo insediamento fino all’insediamento del nuovo Seggio.
Art. 47 – I componenti del Seggio hanno l’obbligo di intervenire alle sedute dell’Assemblea Generale ed alle riunioni del Seggio stesso, che sono valide quando siano presenti la metà dei suoi membri più uno. Essi hanno inoltre l’obbligo di elargire annualmente una quota di Protettorato il cui ammontare minimo viene stabilito dal Seggio e ratificato dall’Assemblea Generale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 48 – I membri del Seggio cessano dalle loro cariche per i seguenti motivi:
a) per dimissioni;
b) per inadempienza agli obblighi stabiliti dagli artt. 23, 24 e 47;
c) per sfiducia, con le modalità prescritte dall’art. 32 lettera b);
d) per tre assenze continuative ingiustificate.
Le sostituzioni, escluso l’On.do Priore ed il Capitano, sono proposte dal Seggio stesso e soggette all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Art. 49 – Ognuno dei componenti del Seggio può esprimere, nelle riunioni del Seggio stesso, il proprio dissenso in relazione alle decisioni assunte dalla maggioranza e chiedere l’inserimento di una propria dichiarazione a verbale.
Art. 50 – Il Seggio è dichiarato decaduto dal Collegio dei Maggiorenti nei seguenti casi:
a) quando resti vacante per qualsiasi motivo la carica di Priore;
b) per dimissioni della maggioranza del Seggio stesso;
c) per voto di sfiducia formulato dall’Assemblea Generale e per inadempienza di quanto previsto dall’art. 33.
In tali circostanze il Collegio dei Maggiorenti assumerà le funzioni e le attribuzioni del Seggio fino all’insediamento del nuovo e procederà alla convocazione dell’Assemblea Generale come previsto dall’art. 38.

Capitolo 14° – Delle attribuzioni e dei compiti
del Priore e degli Uffiziali del Seggio

Art. 51 – Del Priore. L’On.do Priore è la più alta autorità della Contrada ed a lei giura fedeltà all’atto dell’insediamento. Guida e dirige il Seggio ispirandosi ed operando nell’ambito dei fini sanciti dall’art. 15 dello Statuto e dei compiti ad esso attribuiti dal capitolo 13°.
Rappresenta ufficialmente la Contrada presso il Comune di Siena, il Magistrato delle Contrade, le Consorelle e le altre Istituzioni intercontradaiole, nonché presso le Autorità Governative e Amministrative, gli Enti locali etc.
L’On.do Priore ha inoltre la legale rappresentanza della Contrada che esercita, una volta ottenuto l’assenso dell’Assemblea Generale, compiendo tutti gli atti giuridici necessari alla tutela e alla difesa degli interessi della Contrada stessa in sede legale o giudiziaria sia come attore che convenuto.
Ha la firma – disgiunta con il Vicario – sui conti correnti della Contrada.
Art. 52 – Sono, tra gli altri, compiti dell’On.do Priore:
a) convocare, presiedere e dirigere le riunioni del Seggio e le Assemblee Generali della Contrada ed in particolare quelle previste dall’art. 33;
b) sovraintendere e coordinare l’attività degli Uffiziali e delle Commissioni Permanenti, assicurando la migliore efficienza dell’azione del Seggio;
c) firmare la corrispondenza, gli atti e i documenti che riguardano la Contrada;
d) richiedere il parere del Collegio dei Maggiorenti sulla corretta interpretazione delle norme statutarie o in altre questioni controverse;
e) informare riservatamente il Capitano della consistenza delle risorse finanziarie che la Contrada può impegnare nella disputa del Palio e concordare con lui lo spiegamento delle bandiere per le vittorie conseguite dalle altre Consorelle;
f) sostituire il Capitano nell’espletamento degli atti relativi al Palio in caso di sua assenza per causa di forza maggiore;
g) impartire il Battesimo contradaiolo;
h) redigere la relazione annuale sullo stato della Contrada;
i) partecipare, o delegare il Vicario o i Provicari, quando lo ritenga opportuno, alle riunioni di qualsiasi Commissione, esclusa quella elettorale, alle adunanze dei gruppi che operano od opereranno all’interno della Contrada e del Circolo il Rostro, illustrando eventualmente il parere del Seggio sugli argomenti in discussione;
j) inviare bandiere e figuranti, quando si tratti di manifestazioni inserite nel calendario del Magistrato delle Contrade;
k) presiedere – con poteri di legale rappresentanza – la Deputazione Amministratrice della Congregazione dei Tredicini;
l) svolgere tutti gli altri compiti attribuiti dal presente Statuto.

Art. 53 – Allo scadere del suo mandato, redige una memoria sulla situazione generale della Contrada che consegna al successore, il quale potrà, a suo giudizio, portarla a conoscenza dell’Assemblea Generale.
Art. 54 – L’On.do Priore ha facoltà di delegare parte delle sue funzioni, sia operative che di rappresentanza, preferibilmente al Vicario e, in caso di necessità, anche ai Pro Vicari.
Art. 55 – Del Vicario. Il Vicario affianca l’On.do Priore in ogni sua attività e lo sostituisce in casi di temporanea assenza o impedimento in tutte le sue funzioni, escluse quelle previste dall’art. 52 lett. f).
Ha la firma disgiunta con il Priore sui conti correnti della Contrada.
Art. 56 – Dei Pro Vicari. I due Pro Vicari coadiuvano l’On.do Priore ed il Vicario nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad essi affidati.
Art. 57 – Del Cancelliere. Il Cancelliere redige e legge i verbali delle riunioni della Assemblee Generali e del Seggio, sottoscrivendoli insieme all’On.do Priore dopo la loro approvazione. Protocolla, cura ed evade la corrispondenza in partenza ed in arrivo, secondo le disposizioni del On.do Priore; tiene e cura il registro dei verbali e delle presenze; inoltra gli avvisi per le convocazioni delle varie adunanze; redige ed inoltra i comunicati per la stampa; legge nelle adunanze gli atti, le relazioni e quanto altro possa interessare l’adunanza stessa; raccoglie e conserva le relazioni dei Presidenti delle Commissioni permanenti ed eventualmente di quelle straordinarie, nonché ogni altro atto o documento che riguarda la Contrada. Alla fine del mandato consegna tutta la documentazione in suo possesso all’Archivista per la conservazione nell’archivio della Contrada.
Art. 58 – Del Vice Cancelliere. Il Vice Cancelliere collabora con il Cancelliere in ogni sua funzione, secondo le direttive da questi impartite, e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento.
Art. 59 – Del Camarlengo. Il Camarlengo è il responsabile della cassa, ne tiene apposito libro con relativi documenti in collaborazione con il Bilanciere.
Effettua i pagamenti e provvede alle riscossioni a mezzo di appositi mandati sottoscritti dal Priore e, ciascuno per la sua competenza, dai Presidenti delle Commissioni permanenti. Cura l’esazione delle quote dei Protettori in collaborazione con la Commissione finanziaria. Provvede a dotare di un fondo cassa, nella misura stabilita dal Seggio, le Commissioni permanenti ed il Cancelliere. È tenuto, insieme con il Bilanciere, a rendere conto al Priore in ogni momento della situazione di cassa e a segnalargli ogni movimento che ritenga illegittimo. Eccettuato un fondo di cassa disponibile in contanti, anche questo nella misura stabilita dal Seggio, è obbligato a depositare il denaro nei conti correnti bancari e postali intestati alla Contrada.
Art. 60 – Del Bilanciere. Il Bilanciere, in collaborazione con il Camarlengo, ha il compito di tenere una corretta amministrazione e compilare regolarmente i libri contabili previsti dalle disposizioni emanate dal Priore e dal Seggio.
Ha, inoltre, il compito di predisporre e redigere i bilanci consuntivi e preventivi e di sottoporli all’esame del Seggio nei termini previsti dall’art. 33 lettera a).
È tenuto, insieme con il Camarlengo, a rendere conto al Priore in ogni momento della situazione di cassa e a segnalargli ogni movimento che ritenga illegittimo.
Art. 61 – Dei Consiglieri di Sedia. I Consiglieri di Sedia consigliano l’On.do Priore sulle scelte rilevanti nella vita della Contrada. L’On.do Priore si avvale della loro opera, affidando a ciascuno di essi, qualora lo ritenga necessario, incarichi di particolare importanza.
Art. 62 – Dell’Archivista. L’Archivista ha il compito di custodire l’archivio storico e corrente della Contrada. All’inizio del mandato riceve dal predecessore la documentazione in possesso del Seggio, delle Commissioni permanenti e di tutti gli altri organi della Contrada che, debitamente ordinati e classificati, andranno ad arricchire l’archivio storico della Contrada.
Lo stesso Archivista è incaricato di curare l’accesso ai documenti di archivio e dare autorizzazione scritta per la loro consultazione e divulgazione. Tali documenti non potranno essere trasportati fuori della sede della Contrada, se non eccezionalmente e comunque solo previa autorizzazione del Seggio, e dopo avere ottenuto le più ampie garanzie.

Capitolo 15° – Del Capitano

Art. 63 – Il Capitano assume la guida della Contrada in occasione della partecipazione al Palio. La rappresenta nei confronti delle autorità cittadine e delle Consorelle.
È il solo ed esclusivo responsabile della corsa del Palio.
Risponde del suo operato soltanto al Popolo della Contrada, riunito in Assemblea Generale.
È eletto entro il mese di dicembre, resta in carica due anni .
Fa parte di diritto del Seggio con voto deliberativo.
Giura fedeltà alla Contrada di fronte all’Assemblea Generale durante la cerimonia d’insediamento.
Art. 64 – In caso di vacanza della carica di Capitano per dimissioni, per mancanza, per sfiducia votata dall’Assemblea Generale, l’On.do Priore ne assume momentaneamente l’incarico ed è tenuto a convocare immediatamente una Assemblea Straordinaria, per procedere, con le modalità previste dall’art. 92 alla nomina della Commissione Elettorale. Tale Commissione dovrà indire nel minor tempo possibile le elezioni per la nomina del nuovo Capitano il cui mandato avrà inizio dalla data dell’insediamento e terminerà dopo la disputa di due annate paliesche.
Art. 65 – Spetta al Capitano:
a) comunicare all’Assemblea Generale, nella seduta di insediamento successiva alle elezioni, i nomi nei due propri Fiduciari, del Barbaresco e del Vice Barbaresco, scelti a suo insindacabile giudizio fra i Protettori contradaioli;
b) avvalersi dell’opera di chi riterrà opportuno per il raggiungimento dei fini palieschi;
c) scegliere il fantino;
d) avvalersi dei mezzi finanziari messi a sua disposizione dalla Contrada per far fronte alle spese del Palio;
e) impartire, d’intesa con l’On.do Priore, gli ordini agli alfieri per lo spiegamento delle bandiere in caso di vittoria di altre Contrade, ed alla comparsa precise disposizioni sul comportamento da tenere in ogni circostanza;
Art. 66 – Entro quindici giorni dall’effettuazione di ogni Palio, anche straordinario, cui abbia partecipato la Contrada, il Capitano dovrà relazionare all’Assemblea Generale appositamente convocata sullo svolgimento del Palio corso.
Art. 67 – Il Capitano, per ogni corsa del Palio, impegna finanziariamente la Contrada fino alla concorrenza della somma stabilita dal Seggio ed a lui comunicata dall’On.do Priore e si assume in proprio, se non deliberati dall’Assemblea Generale, eventuali impegni finanziari eccedenti la somma messagli a disposizione, tenendo informato il Priore sulle questioni finanziarie relative al Palio, ferma comunque la sua indipendenza sancita dall’articolo 60 lettera d) ed in conformità al presente articolo.
Art. 68 – Qualora il Capitano, nei giorni o nelle ore precedenti il Palio, ritenesse opportuna la convocazione di una Assemblea Generale straordinaria ne dovrà fare richiesta all’On.do Priore, il quale attuerà la procedura d’urgenza prevista dall’art. 28.

Capitolo 16° – Dei Fiduciari e del Barbaresco

Art. 69 – I Fiduciari del Capitano, in numero di due, sono da lui discrezionalmente nominati lo coadiuvano e ne osservano le disposizioni negli atti relativi alla corsa del Palio. In caso di suo impedimento momentaneo lo sostituiscono e lo rappresentano se espressamente delegati. Non possono assumere iniziative autonome e sono tenuti alla più completa osservanza dei segreti inerenti le questioni del Palio, ed alla assoluta fedeltà alla Contrada.
Restano in carico per la durata del mandato del Capitano e possono essere da questi sostituiti in qualsiasi momento, dandone notizia all’Assemblea Generale.
Anche per essi valgono le disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 42.
Art. 70 – Il Barbaresco ha la custodia del cavallo e si avvale della collaborazione di un Vice Barbaresco, sempre di nomina del Capitano dal quale entrambi dipendono e alle cui direttive devono uniformarsi.
Sempre a giudizio del Capitano possono essere, in qualsiasi momento, sostituiti, informandone l’Assemblea Generale.
Anche per essi valgono le disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 42.

Capitolo 17° – Dei Correttori spirituali

Art. 71 – Il Correttore della Contrada, sacerdote ordinato dalla Chiesa Cattolica, è nominato dal Seggio su proposta del Provveditore all’Oratorio. È il padre spirituale del Popolo dell’Aquila. Il suo ministero si estende sulla comunità della Contrada nel rispetto delle tradizioni e della natura religiosa della medesima.
Provvede alla celebrazione della funzioni religiose.
Benedice il cavallo ed il fantino prima della corsa del Palio.
Art. 72 – L’Arcivescovo pro-tempore della città de L’Aquila d’Abruzzo, gemellata con la Nobile Contrada dell’Aquila, è il “Correttore spirituale d’onore della Contrada”. Gli è concessa la facoltà di innalzare nella Cattedrale aquilana il vessillo della nostra Contrada e di porre nei propri atti ufficiali il titolo di “Spiritualis Corrector”.

Capitolo 18° – Del Collegio dei Maggiorenti

Art. 73 – Il Collegio dei Maggiorenti vigila che iniziative e deliberati siano conformi alla lettera e allo spirito del presente Statuto, al decoro e agli interessi della Nobile Contrada dell’Aquila.
Oltre a questo compito primario il Collegio dei Maggiorenti ha anche quello di dichiarare decaduto il Seggio, qualora dovessero verificarsi le circostanze previste dall’art. 50. In tal caso il Collegio stesso assumerà tutte le funzioni del Seggio decaduto e darà inizio alle procedure previste dall’art. 38.
Al termine delle operazioni elettorali dovrà indire l’Assemblea Generale della Contrada per la proclamazione dei risultati, la cerimonia di insediamento e giuramento degli Uffiziali del nuovo Seggio, dei Presidenti delle Commissioni Permanenti e del Capitano. La cerimonia predetta dovrà comunque tenersi entro venticinque giorni dalle elezioni.
Art. 74 – Il Collegio dei Maggiorenti è organo permanente della Contrada ed è composto, di diritto ed a vita, da chi ha ricoperto la Carica di Priore o di Capitano.
I membri del Collegio dei Maggiorenti hanno il dovere di elargire annualmente una quota di Protettorato, in aggiunta a quella prevista come ordinaria, il cui ammontare minimo viene deliberato dal Collegio dei Maggiorenti stesso, nel corso del mese di aprile. Tale delibera viene quindi notificata all’On.do Priore per la dovuta ratifica in sede di Assemblea Generale entro il 30 aprile di ogni anno, come da art. 33. Nonostante il diritto vitalizio, un membro del Collegio dei Maggiorenti perde il diritto di voto all’interno del Collegio stesso per inadempienza a questo obbligo, a quelli previsti per l’art. 23 o per rinuncia.
Qualora un membro del Collegio dei Maggiorenti venga chiamato a ricoprire una qualsiasi carica negli organi direttivi della Contrada, comprese le Commissioni straordinarie, cessa di fare parte del Collegio per la sola durata dell’incarico, al termine del quale riprende il suo posto nel consesso in parola.

Art. 75 – Allorché il Collegio dei Maggiorenti assume per la decadenza del Seggio il governo della Contrada, il Rettore del Collegio stesso nella veste di Priore Reggente, attribuitagli dall’art. 38 di questo Statuto, sarà investito, in maniera automatica di tutti i poteri e le funzioni proprie del Priore titolare.
Per l’esplicazione della ordinaria amministrazione della Contrada, e per quella straordinaria che dovesse eventualmente deliberare l’Assemblea Generale, il Collegio dei Maggiorenti potrà avvalersi dell’opera di Contradaioli di sua fiducia ai quali potrà affidare compiti e funzioni.
Art. 76 – Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all’anno. Si riunisce inoltre:
a) entro il mese di aprile successivo all’elezione del seggio per eleggere tra i suoi membri il Rettore che resterà in carica per due anni e non potrà essere rieleggibile per più di tre mandati consecutivi;
b) su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, dell’On.do Priore, del Seggio in maniera collegiale e dell’Assemblea Generale della Contrada;
c) per esaminare e controllare, prima della proclamazione dei risultati elettorali, la documentazione rimessagli dalla Commissione Elettorale al fine di accertare la correttezza delle procedure adottate e per decidere modi e forme della comunicazione da dare agli eletti;
d) per valutare eventuali controversie portate al suo esame, svolgendo opera di mediazione tra le
parti quando queste minaccino l’unità della Contrada;
e) per pronunziarsi su ricordi eventualmente presentati da Contradaioli Protettori contestanti
operazioni e risultati elettorali;
f) per giudicare e proporre al Seggio l’adozione di sanzioni nei confronti di Uffiziali del Seggio stesso secondo quanto disposto dall’art. 24.
Art. 77 – Il Collegio dei Maggiorenti è, inoltre, chiamato a pronunciarsi su eventuali controversie che possono sorgere sulla interpretazione del presente Statuto. In questo caso il Priore, il Seggio, o almeno venti Contradaioli Protettori presenteranno richiesta di parere interpretativo al Collegio in forma scritta. Il pronunciamento del Collegio – che dovrà essere rilasciato entro 20 giorni e redatto con atto scritto – assumerà la forza di interpretazione autentica e sarà riportato in calce allo Statuto in una sezione denominata “Delibere interpretative dello Statuto”.
Art. 78 – Le riunioni del Collegio dei Maggiorenti sono convocate e presiedute dal suo Rettore. Ad esse parteciperà anche il Cancelliere della Contrada per la stesura del verbale che firmerà poi unitamente al Rettore del Collegio.
Art. 79 – Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno 2/3 dei presenti e le votazioni avranno luogo a scrutinio palese o segreto a seconda degli argomenti trattati, ispirandosi ai criteri seguiti nelle Assemblee Generali della Contrada (vedi art. 32). Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti il Collegio.

Capitolo 19° – Delle Commissioni Permanenti

Art. 80 – Le Commissioni permanenti, ciascuna nell’ambito dei suoi compiti specifici, collaborano con il Seggio per il perseguimento dei fini della Contrada. Promuovono e realizzano iniziative idonee per lo sviluppo della Contrada stessa.
Art. 81 – Le Commissioni permanenti sono:
– Commissione economato;
– Commissione finanziaria e protettorato;
– Commissione per i beni immobili;
– Commissione per i beni culturali;
– Commissione per la gioventù;
Art. 82 – Ogni Commissione è retta da un Presidente che propone al Seggio la lista nominativa dei suoi collaboratori, la quale dovrà essere approvata complessivamente dall’Assemblea Generale con le modalità previste dall’art. 32 lettera h). Le Commissioni dovranno riunirsi ordinariamente ogni due mesi. Potranno riunirsi, altresì, quando se ne presenti la necessità oppure su richiesta dell’On.do Priore e potranno, quando questi lo reputi opportuno, essere invitate alle riunioni di Seggio.
I Presidenti sono eletti contestualmente al Seggio della Contrada e durano in carica due anni. Ad essi è attribuito il compito di organizzare nel modo che riterranno migliore e più produttivo il lavoro delle rispettive Commissioni e convocarne le riunioni.
I Presidenti dovranno inoltre riferire periodicamente all’On.do Priore ed eventualmente al Seggio in merito alle attività ed alle decisioni assunte dalla Commissione cui sono preposti, ed informare gli altri membri delle direttive ricevute da parte del Seggio.
Gli stessi Presidenti rispondono al Seggio ed all’Assemblea Generale dell’operato delle commissioni rispettivamente presiedute.
È facoltà del Seggio verificare che ciascun membro delle Commissioni Permanenti sia in regola con il versamento del Protettorato, e, qualora non lo sia, dichiararne immediatamente la decadenza se dopo avergliene data la possibilità non si regolarizza.
Art. 83 – Ogni Commissione sarà dotata di un fondo stabilito dal Seggio ed iscritto nel bilancio preventivo della Contrada, ed entro i limiti della rispettiva dotazione le commissioni stesse potranno effettuare spese senza alcuna preventiva approvazione.
Al termine di ogni anno il Presidente dovrà presentare al Camarlengo della Contrada un rendiconto e relativi documenti giustificativi delle spese effettuate, nonché presentare all’On.do Priore una relazione scritta sulle attività svolte.
Art. 84 – Le eventuali sostituzioni nel corso del mandato dei Presidenti o dei membri delle Commissioni permanenti per dimissioni, decesso, sfiducia o nel caso che vengano chiamati ad assumere altri incarichi in seno alla Contrada avverranno con nuovi nominativi proposti dal Seggio ed approvati dall’Assemblea Generale come previsto dall’art. 32 lettera h).
Art. 85 – I membri delle commissioni permanenti operano in conformità delle decisioni prese al loro interno e seguendo le direttive impartite dal Presidente. Ad essi possono essere attribuiti compiti specifici all’interno della Commissione di cui fanno parte.
Art. 86 – Commissione economato.
La Commissione economato è composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri compreso il Presidente ed è preposta alla cura ed alla manutenzione dei mobili, arredi, costumi, bandiere ed ogni genere di beni mobili di proprietà od in uso alla Contrada. È inoltre responsabile della custodia materiale dei beni immobili appartenenti alla Contrada – ad esclusione dei beni in uso al Circolo Il Rostro.
Provvede a questo compito effettuando le spese che si rendano necessarie entro i limiti dei fondi assegnati.
Cura l’esposizione e l’invio delle bandiere e la vestizione dei figuranti che dovranno partecipare alle manifestazioni tradizionali nonché a quelle alle quali la Contrada interverrà su disposizione del Seggio e dell’Assemblea Generale. Provvede alla vestizione della comparsa per il Corteo storico del Palio e per le onoranze da rendere in occasione della Festa Titolare. Tiene i libri di carico e scarico delle bandiere, dei fazzoletti, dei distintivi, dei tessuti e dei materiali di consumo, rendendone conto a fine anno al Camarlengo.
Propone al Seggio la esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione dei beni mobili e sovraintende ai lavori stessi una volta deliberatane l’esecuzione.
Redige e mantiene aggiornato l’inventario generale di tutti i beni mobili di proprietà della Contrada, con la collaborazione della Commissione Beni Culturali, rendendo conto annualmente al Seggio delle variazioni di consistenza avvenute contestualmente alla relazione delle attività della commissione come previsto dall’art. 83.
La Commissione elegge tra i suoi membri il “ Provveditore all’Oratorio “ che dovrà provvedere alla cura, conservazione e manutenzione del materiale e degli arredi sacri in dotazione, appunto, all’Oratorio di Contrada. Dovrà altresì far celebrare le Sacre Funzioni nei modi e nelle forme stabilite dalla tradizione o deliberate dal Seggio.
Propone al Seggio, tramite il Presidente della Commissione, la nomina del Correttore Spirituale.
Art. 87 – L’inventario generale dei beni mobili ed immobili della Contrada deve essere redatto ad ogni insediamento del Seggio a cura della Commissione Economato, della Commissione per i beni immobili e della Commissione per i beni culturali, ciascuna per le parti di sua competenza.
Art. 88 – Commissione finanziaria e protettorato. La Commissione finanziaria e protettorato è composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri compreso il Presidente.
La Commissione finanziaria e protettorato ha il compito di predisporre programmi finanziari ed iniziative utili a soddisfare le esigenze della Contrada e da sottoporre all’approvazione del Seggio.
Promuove fra i Contradaioli e simpatizzanti la sottoscrizione in occasione della partecipazione della Contrada al Palio, come in ogni altra circostanza nella quale la sottoscrizione dovesse essere decisa, e ne cura l’esazione d’intesa e con la collaborazione del Camarlengo.
Tiene aggiornato l’albo dei Protettori.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno segnala al Seggio, d’intesa con il Camarlengo, eventuali situazioni di morosità nel pagamento delle quote di Protettorato.
Fornisce alla Commissione elettorale gli elenchi aggiornati dei Contradaioli Protettori. Redige e conserva l’albo dei protettori defunti.
Art. 89 – Commissione per i beni immobili. La Commissione per i beni immobili è composta da un minimo di tre ad un massimo di quattro membri compreso il Presidente ed ha per compito la conservazione e la cura in collaborazione con la Commissione Economato di tutto il patrimonio immobiliare della Contrada o in uso ad essa.
Si interessa delle questioni abitative e di uso del territorio, svolgendo attività e promuovendo iniziative che favoriscano la disponibilità di abitazioni per i Contradaioli che desiderino risiedere nel Rione.
Predispone progetti e preventivi di spesa per la sistemazione o adattamento di locali per iniziativa autonoma o su richiesta del Seggio. I progetti ed i preventivi dovranno in ogni caso essere sottoposti all’approvazione del Seggio, e ove se ne ravvisi l’opportunità, all’Assemblea Generale della Contrada.
Cura l’assistenza ai lavori appaltati e ne controlla l’esecuzione e la conformità ai capitolati.
Opera autonomamente per i piccoli interventi che abbiano carattere di urgenza informandone sollecitamente il Seggio.
Cura e intrattiene i rapporti con inquilini, Enti ed Uffici anche in relazione al rilascio delle autorizzazioni necessarie per la esecuzione dei lavori.
Provvede, d’intesa con il Seggio, alla locazione degli immobili di proprietà o in disponibilità alla Contrada secondo il vigente regolamento.
Propone od esprime il proprio parere sulla possibilità di acquisto di fabbricati preferibilmente situati nel territorio della Contrada. Esprime inoltre il proprio parere sulla eventuale alienazione o permuta di beni immobili della Contrada stessa.
Presta, in caso di necessità o di richiesta, la propria consulenza alla Commissione Economato. Cura l’assicurazione degli immobili della Contrada.
Art. 90 – Commissione per i beni culturali. La Commissione per i beni culturali composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, è responsabile della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, archivistici e librari della Contrada. Tutela inoltre ogni altro bene di valore culturale che non rientri nella competenza di altri organi della Contrada.
È compito della commissione:
– procedere alla catalogazione e fotoriproduzione di tutto ciò che possa essere considerato come bene culturale e tenerne aggiornate le schede;
– collaborare con la Commissione economato per la redazione dell’inventario generale per la parte di sua competenza;
– proporre gli interventi di restauro ritenuti necessari per la conservazione dei beni in affido;
– individuare tutti quei beni eventualmente dispersi e che siano in qualche modo recuperabili proponendone l’acquisto;
– curare le visite al museo della Contrada, avvalendosi, se opportuno, per la logistica dell’opera di altri Contradaioli disposti ad offrire la loro collaborazione. Le visite guidate di gruppi turistici o di ospiti della Contrada saranno autorizzate, anche in forma verbale, dall’On.do Priore.
Ha lo specifico compito – in accordo, ove necessario, con il Circolo Il Rostro – di promuovere iniziative di carattere culturale che presuppongano il coinvolgimento dei Contradaioli Protettori
La Commissione beni culturali dedicherà particolare impegno nel promuovere iniziative dirette a favorire studi e ricerche sulla storia della Contrada, sul Palio e sulla Città di Siena. Ad essa è affidata inoltre la cura delle pubblicazioni della Contrada.

Art. 91 – Commissione per la Gioventù.
La Commissione per la Gioventù, composta da nove membri compreso il Presidente che assume il nome di “Maestro dei Novizi”, ha la funzione di raccogliere intorno alla Contrada i piccoli ed i giovani Aquilini fino al 16°anno di età, educarli all’attaccamento e al rispetto delle tradizioni cittadine e della Contrada per prepararli alla vita attiva in seno ad essa. All’interno della Commissione alcuni membri si occupano dei piccoli Aquilini fino al compimento del 13° anno di età, mentre altri membri si occupano dei giovani Aquilini dal 13° anno di età fino al compimento dei 16 anni.
La Commissione elegge, preferibilmente ma non obbligatoriamente tra i suoi membri, un “Maestro degli Alfieri” ed un “Maestro del Tamburo” i quali istruiranno i giovani nelle rispettive arti; tali soggetti devono in ogni caso essere individuati tra coloro che siano entrati in Piazza come alfieri e tamburini.
Qualora la scelta di tali soggetti ricada fuori dalla Commissione, il Presidente prima della nomina degli stessi dovrà ottenere il benestare del Seggio.
Organizza il Battesimo Contradaiolo e redige annualmente l’elenco dei nuovi battezzati, trasmettendone copia alla Commissione Finanziaria e Protettorato.
Promuove tutte le iniziative che coinvolgono i piccoli ed i giovani della Contrada, organizzando, tra l’altro, la Festa della Madonna.
Organizza – una volta ottenuto il consenso del Seggio – il Giro del Rione che può svolgersi in occasione della Festa Titolare.
Organizza la cerimonia, che si svolge in occasione della Festa Titolare, con la quale vengono introdotti i Contradaioli che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Provvede a fornire un elenco di nominativi dei giovani che dovranno vestirsi in occasione delle varie cerimonie cui partecipa la Contrada, collaborando costantemente ente con la Commissione Economato e controllando che il comportamento dei figuranti sia sempre degno delle tradizioni contradaiole.
In particolare propone al Capitano i nominativi dei componenti la comparsa che prenderà parte al Corteo Storico.

Capitolo 20° – Delle elezioni e delle commissioni elettorali

Art. 92 – Le elezioni degli Uffiziali del Seggio e dei Presidenti delle Commissioni Permanenti saranno tenute ogni due anni entro il mese di gennaio, salvo quanto previsto dall’art. 50.
L’elezione del Capitano avrà luogo invece ogni due anni entro il mese di dicembre (art. 63), salvo quanto previsto dall’art. 64.
Nell’anno precedente la scadenza dei rispettivi mandati, entro la prima metà del mese di ottobre, l’On.do Priore convocherà l’Assemblea Generale della Contrada che dovrà eleggere, con le norme di cui all’art. 32 lettera k), le commissioni elettorali.
Tali commissioni, saranno composte in ambedue i casi da cinque membri scelti tra i Contradaioli protettori in possesso dei requisiti previsti dagli art. 21 e 22 di questo Statuto, non potranno farne parte Uffiziali del Seggio in carica, come pure i Contradaioli non presenti all’adunanza, a meno che non abbiano fatto in precedenza esplicita dichiarazione scritta della loro disponibilità.
Le Commissioni elettorali, una volta costituite, provvederanno ad assegnare nella loro prima riunione a due dei loro membri l’incarico di Presidente e di Segretario, con la funzione di verbalizzante.
Nel caso che lo ritengano utile potranno interpellare Contradaioli in grado di facilitare i loro compiti indicando con idonei mezzi giorni ed orari di ricevimento. Tutti i Contradaioli potranno chiedere, anche verbalmente, di essere ascoltati dalle Commissioni stesse per esprimere loro punti di vista, candidature o proporre soluzioni.
Le Commissioni dovranno, comunque, obbligatoriamente interpellare tutti i membri del Collegio dei Maggiorenti , tutti i membri del Seggio e tutti i membri delle Commissioni Permanenti. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando siano presenti almeno tre dei loro membri e adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta.
Le Commissioni elettorali sono considerate decadute qualora non abbiano effettuato le Elezioni entro i termini sopraindicati, o nel caso di dimissioni della maggioranza dei loro membri. In tali casi l’On.do Priore convoca una Assemblea Generale straordinaria per procedere alla nomina di una nuova Commissione, il cui mandato scade il 45° giorno successivo alla sua elezione. Nella eventualità che neanche questa seconda Commissione riesca ad espletare il suo mandato verrà nuovamente convocata l’Assemblea Generale Straordinaria, alla quale sarà demandata ogni decisione.
Nel caso di dimissioni di uno dei membri delle Commissioni il voto del Presidente acquista doppio valore, mentre nel caso di dimissioni del Presidente acquista doppio valore il voto del membro più anziano che diviene automaticamente Presidente. Il motivo, o i motivi, delle dimissioni dovranno risultare dai verbali ed essere comunicati sollecitamente all’On.do Priore.
I membri dimissionari non sono pertanto sostituibili.
Art. 93 – Sono atti dovuti delle Commissioni elettorali :
a) stabilire la data delle elezioni nei termini previsti dal paragrafo 1) e 2) dell’86;
b) richiedere alla Commissione Finanziaria e Protettorato l’elenco dei Contradaioli elettori ed eleggibili attenendosi a quanto stabiliscono gli art. 21 e 22 del presente Statuto. Copie degli elenchi così redatti dovranno essere resi disponibili alla consultazione di tutti i Contradaioli mediante affissione permanente nella sede della Contrada e nei locali del Circolo “Il Rostro” almeno quaranta giorni prima delle elezioni;
c) curare la compilazione di una lista elettorale da porre in votazione contenente i nominativi dei candidati (comprensivi di indirizzo e firma di accettazione) e l’incarico per il quale vengono proposti. Tale lista dovrà essere affissa nei luoghi indicati nel paragrafo precedente 10 giorni prima delle elezioni;
d) esporre per almeno sette giorni nei luoghi predetti le liste eventualmente presentate da Contradaioli Protettori conformemente a quanto prescritto dall’89;
e ) redigere il relativo verbale sia per tutte le proprie sedute che per le giornate elettorali;
f) controfirmare la lista o le liste prima dall’inizio delle operazioni di voto ed ammettere alle votazioni solo i Contradaioli iscritti nell’elenco di cui alla lettera b);
g) rendere edotti gli elettori circa le norme che regolano lo svolgimento delle votazioni;
h) pubblicizzare nella maniera più ampia possibile, eventualmente anche con avvisi da inoltrare al domicilio dei Contradaioli, la data e gli orari dell’apertura e chiusura delle urne.
Art. 94 – Ogni Contradaiolo protettore è eleggibile ad ognuna delle cariche del Seggio purché in possesso dei requisiti prescritti dagli art. 21 e 22 del presente Statuto. I componenti della Commissione elettorale del Seggio non potranno far parte della lista dei candidati, così come i componenti la Commissione per l’elezione del Capitano non potranno essere eletti a tale carica, né potranno ricevere dallo stesso incarichi ufficiali.
Art. 95 – Eventuali liste alternative dovranno:
a) essere presentate in busta chiusa al Presidente della Commissione elettorale, che provvederà quindi alla loro affissione;
b) pervenire allo stesso almeno venti giorni prima delle elezioni;
c) contenere nome, cognome, indirizzo e firma di accettazione dei candidati e la carica per cui vengono proposti;
d) includere l’elenco dei Contradaioli presentatori, in numero non inferiore a quaranta, completo di nomi, cognomi, indirizzi e relative firme.
Ogni candidato non può presentarsi né essere votato in più di una lista.
Art. 96 – Il voto è unico, libero e segreto e deve essere espletato personalmente dagli aventi diritto. Qualora l’elettore non intenda votare un nominativo, dovrà provvedere a cancellare il suddetto nominativo e inserire al suo posto un altro e diverso nominativo, scelto tra i Contradaioli protettori eleggibili. Nel caso di sostituzione di nominativi presenti nella lista, risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggiore numero di preferenze e che comunque abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. La lista che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi è ritenuta vincente e, all’interno di essa, i candidati risulterà eletto il candidato più anziano.
Art. 96 bis Nel caso di più liste poste in votazione l’elettore dovrà prima votare la lista e successivamente potrà procedere ad eventuali sostituzioni dei candidati all’interno della lista prescelta indicandoli con nome e cognome.
Le schede dovranno essere considerate nulle quando rechino segni o scritte superflue e quando le eventuali sostituzioni siano state effettuate con nominativi di candidati presentati in altre liste o con nominativi di candidati menzionati non con il solo nome e cognome, ma con diminutivi, soprannomi o titoli accademici od onorifici.
Art. 97 – Nel caso di più di una lista posta in votazione verrà eletto nella rispettiva carica il Contradaiolo che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze a qualsiasi lista appartenga e che, comunque, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
Potranno, pertanto, risultare eletti nominativi sia dell’una che dell’altra lista.
Art. 98 – Le schede dovranno essere considerate integralmente nulle quando rechino segni o scritte superflue o quando le eventuali sostituzioni siano state effettuate con nominativi non eleggibili ai sensi dell’art. 94.
I soli voti per i singoli nominativi contenuti nelle schede dovranno essere considerati invece nulli quando il candidato venga indicato con il soprannome.
Saranno validi in tutti i casi i voti in cui il soggetto sia indicato sia con il suo cognome e nome, sia nel caso in cui il voto sia espresso in modo inequivocabile.
Pertanto, nell’ipotesi di elezione riguardante un organo con più di un membro, o comunque collegiale, la nullità che colpisca il singolo nominativo, in considerazione dei presupposti sopra citati, non travolgerà l’intera scheda e gli altri nominativi, la cui validità verrà valutata, rispettivamente, nell’insieme e singolarmente, applicando i criteri contenuti nel presente Statuto.
Art. 99 – Le elezioni dovranno essere ripetute a cura delle stesse Commissioni Elettorali entro venti giorni nei seguenti casi :
a) che la somma delle schede nulle risulti pari o superiori alla metà dei votanti;
b) che nessuna lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi
c) che la metà dei nominativi proposti non ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.
Art. 100 – Al termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale operante procederà pubblicamente allo scrutinio delle schede. Di tale operazione dovrà essere redatto dettagliato verbale che, insieme agli altri prodotti nel corso del mandato ed alle schede elettorali, sia quelle valide che annullate o contestate, immesse in buste distinte sigillate e controfirmate, saranno subito poste a disposizione del Collegio dei Maggiorenti, perché possa esplicarle incombenze attribuitegli dall’art. 76 lettera c.
Dopo la proclamazione del risultato definitivo tutto il materiale dovrà essere consegnato all’Archivista per la conservazione nell’archivio della Contrada, per cinque anni.
Compiute queste operazioni la Commissione Elettorale predetta renderà noti i risultati provvisori delle elezioni mediante affissione dell’elenco degli eletti nella Sede della Contrada e del Circolo “Il Rostro” entro le 24 ore successive alla chiusura delle urne.
Art. 101 – Eventuali ricorsi avverso le operazioni di voto o di scrutinio dovranno essere presentati per iscritto al Presidente della Commissione elettorale entro due giorni dall’affissione dei risultati provvisori. Ogni ricorso dovrà avere riscontro scritto da parte della predetta Commissione nei tre giorni successivi. Contro le decisioni della Commissione elettorale si potrà ulteriormente ricorrere entro tre giorni dalla notifica del rigetto del ricorso al Collegio dei Maggiorenti che emetterà parere inappellabile entro i successivi 5 giorni.

Capitolo 21° – Dei Sindaci Revisori

Art. 102 – I Sindaci Revisori, in numero di tre, sono nominati dall’Assemblea Generale entro il mese di dicembre di ogni anno [vedi art. 33, lettera e)]. Hanno il compito di esaminare i rendiconti finanziari e patrimoniali della Contrada e degli altri Organi collaterali, nonché le contabilità, i documenti giustificativi e quanto altro necessario per l’espletamento del loro mandato.
Redigono una propria relazione da sottoporre all’Assemblea Generale, rilevando eventuali inadempienze e proponendo o meno l’approvazione dei bilanci, dopo di che decadono.
Non possono essere eletti Sindaci Revisori i componenti del Seggio ed i Presidenti degli Organi collaterali.

Capitolo 22° – Delle Commissioni straordinarie

Art. 103 -Le Commissioni straordinarie sono nominate, su proposta del Seggio o di singoli Contradaioli, dall’Assemblea Generale che, a seconda delle necessità organizzative della Contrada, ne determina i compiti, i poteri, la durata del mandato ed il numero dei componenti, scelti tra Contradaioli protettori ed eletti a scrutinio segreto e maggioranza assoluta.

Capitolo 23° – Del Magistrato delle Contrade

Art. 104 – Il rappresentante della Contrada in seno al Magistrato è l’On.do Priore che, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di questi da uno dei Pro-Vicari.
L’adesione della Nobile Contrada dell’Aquila al Magistrato delle Contrade può essere interrotta o revocata solo in caso di gravi interferenze, tese a ledere la propria autonomia. La cessazione dall’adesione al Magistrato delle Contrade è deliberata dall’Assemblea Generale con le norme stabilite dall’art. 32 lettera e).

Capitolo 24° – Dei rappresentanti della Contrada

Art. 105 – I rappresentanti della Contrada in seno al Comitato Amici del Palio, e in ogni altro consesso, sono nominati dal Seggio entro trenta giorni dal suo insediamento, durano in carica per la durata del Seggio.
Debbono attenersi scrupolosamente al mandato loro conferito e non possono in alcun modo impegnare la Contrada, senza avere prima interpellato l’On.do Priore.
Il loro mandato può essere revocato in ogni momento quando se ne ravvisi la necessità.
Dovranno regolarmente relazionare all’On.do Priore circa l’attività svolta in seno a ciascun consesso.

Capitolo 25° – Della Comparsa

Art. 106 – I costumi della Comparsa vengono fatti indossare agli appartenenti alla Contrada, che sono alle dirette dipendenze delle Commissione Economato e della Commissione Gioventù; un membro della Commissione Economato deve accompagnare i Figuranti per il Giro Annuale ed in occasione del Palio, controllando che il loro comportamento sia consono al prestigio della Contrada.
I figuranti vengono scelti dalle Commissione Economato e Gioventù, ed ai medesimi spetta la facoltà di richiamare, coloro i quali, con il loro comportamento, avessero comunque nuociuto al buon svolgimento del Giro o delle altre manifestazioni, riferendone al Seggio.
Non potranno in alcun modo far parte della Comparsa coloro che non siano in regola con il versamento del Protettorato.
Art. 107 – Durante il Corteo Storico la Comparsa deve rispettare gli ordini del Maestro di Campo e deve obbedire prontamente ad ogni richiesta delle Autorità preposte ed essa; al termine di ogni carriera gli Alfieri ed il Tamburino devono comportarsi secondo gli ordini impartiti dal Capitano e dal Priore, sia in merito allo spiegamento delle bandiere che alla partecipazione al giubilo delle Consorelle.
Ogni disubbidienza in tal proposito, potrà essere punita anche con la esclusione dal far parte della Comparsa in maniera definitiva.

Capitolo 26° – Delle Onoranze ai Contradaioli Protettori

Art. 108 – La Contrada interviene e partecipa, per lo spirito di mutualità e di unione che la anima e che costituisce uno dei cardini della coesione del popolo Contradaiolo, a tutte le ricorrenze, liete o tristi, di propri appartamenti.
La partecipazione è regolata dalle disposizioni seguenti.
Art. 109 – In occasione di nascite entro i confini della Contrada, o al di fuori di essi, ma da genitore appartenente alla Contrada medesima, purché il genitore manifesti l’intenzione di battezzare il nato, o per richiesta esplicita di un soggetto che manifesta l’intenzione di battezzare il figlio, l’evento è reso noto mediante esposizione di bandiera, corredata da fiocco celeste o rosa, a seconda del sesso del nuovo nato all’Oratorio dei Tredicini.
Art. 110 – Ove si celebri un matrimonio, o una cerimonia religiosa o civile di un Protettore, questo avrà diritto, su richiesta, alla presenza di un Figurante della Contrada.
Per gli appartenenti alla Dirigenza, e sempre con la ricorrenza delle condizioni di cui sopra, la Contrada sarà rappresentata dal Paggio Maggiore.
Art. 111 – In occasione della morte di ogni Protettore, verrà provveduto alla esposizione di bandiera abbrunata all’Oratorio della Contrada e all’invio di un Figurante, con bandiera pure abbrunata, al funerale.
La Contrada, inoltre, curerà l’affissione di manifesto murale.
Art. 112 – Particolari onoranze la Contrada intende riservare, in caso di decesso, ai propri più significativi rappresentanti.
In particolare per il Capitano e per il Priore in carica, oltre all’esposizione di bandiere abbrunate ai confini, per il funerale parteciperà l’intera comparsa a lutto.
Art. 113 – A richiesta dei familiari di un Protettore defunto verrà concesso l’uso dell’Oratorio della Contrada, o altro locale idoneo, per l’esposizione della salma.

Capitolo 27° – Delle Istituzioni collaterali

Art. 114 – La Contrada, per il perseguimento e l’attuazione dei suoi fini generali, si avvale dell’attività e della collaborazione di Istituzioni collaterali che sorgono al suo interno. Esse devono avere propri regolamenti approvati dall’Assemblea Generale.
Tali organismi, quando ledano o si pongano in contrasto con gli interessi generali della Contrada, possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Seggio, su parere conforme del Collegio dei Maggiorenti e successiva ratifica dell’Assemblea Generale. Possono fare parte delle Istituzioni collaterali solo i Contradaioli Protettori, ad eccezione del Gruppo Donatori di Sangue, del quale possono essere membri anche i Benemeriti Protettori e i simpatizzanti della Contrada.

Capitolo 28° – Dello Statuto

Art. 115 – Il presente Statuto potrà essere modificato o emendato esclusivamente dall’Assemblea Generale appositamente convocata, su proposta del Seggio, del Collegio dei Maggiorenti o di almeno 50 Contradaioli Protettori.
Le proposte di modifica dovranno essere esposte presso la sede della Contrada e nei locali del Circolo “Il Rostro” per i 15 giorni precedenti la relativa Assemblea.
Le modifiche e gli emendamenti proposti saranno accolti se deliberati con le procedure e la maggioranza prevista dall’art. 32.
I deroga al paragrafo precedente il presente Statuto non potrà essere modificato dal momento della nomina della Commissione elettorale fino all’insediamento degli organi eletti.
Art. 116 – Il presente Statuto così come le eventuali modifiche e/o integrazioni entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale. Da tale data si intendono decadute sia le precedenti norme statuarie che i regolamenti eventualmente in suo.

Capitolo 29° – Delle norme transitorie e finali

Art. 117 – In deroga al precedente articolo 107 alcuni articoli del presente Statuto entreranno in vigore nella loro prima applicazione nei seguenti tempi e modi :
a) articolo 43 – comma 1° – dalla nomina della relativa Commissione Elettorale per il Seggio il biennio 2017/2018.
b) quanto all’articolo 85 rispettivamente dalla nomina della Commissione Elettorale per il Capitano per il biennio 2018/2019 e per la nomina della Commissione Elettorale per il Seggio per il biennio 2017/2018.
Art. 118 – Assieme al presente Statuto sono approvati anche i Regolamenti delle Istituzioni collaterali già operanti.