CIRCOLO IL ROSTRO DELLA NOBILE CONTRADA DELL’AQUILA

Statuto

CAPITOLO 1
DEL CIRCOLO IL ROSTRO: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, PATRIMONIO
ART. 1
I protettori della Nobile Contrada dell’ Aquila, allo scopo di avere una Società a carattere ricreativo, fondavano, nell’anno 1968, il Circolo denominato “Il Rostro”.
Il Circolo “Il Rostro” (che verrà indicato, di seguito, per brevità solo come “Il Circolo”) ha sede in Siena in locali situati nel territorio della Nobile Contrada dell’Aquila e di proprietà della Contrada stessa che ne autorizza l’utilizzo.
Il Circolo è luogo di incontro per tutti i Contradaioli Protettori, e svolge la propria attività in armonia con le finalità della Nobile Contrada dell’Aquila e non ha scopo di lucro.
Il Circolo aderisce alla medesima organizzazione nazionale (U.I.S.P.), cui aderiscono le altre Società di Contrada operanti a Siena.
ART. 2
Il Circolo, nello svolgimento della propria azione e al fine di conseguire le proprie finalità, dovrà privilegiare:
a. la promozione di attività sportive, culturali e artistiche;
b. l’organizzazione di attività ricreative e sociali;
c. l’assistenza morale e materiale dei Contradaioli Protettori in stato di necessità.
ART. 3
Il patrimonio del Circolo è destinato al conseguimento dello scopo sociale.
Il patrimonio è costituito dai beni mobili, anche registrati, dagli arredi, dalle attrezzature e macchinari, dalle merci, dalle scorte e da tutto quello che è destinato alle varie attività svolte dal Circolo, nonché da ogni somma, titolo o valore che pervenga al Circolo a qualsiasi titolo.
E’ fatto divieto al Circolo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali per tutta la vita del Circolo stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all’Art. 2 del presente Statuto.
Del patrimonio è redatto inventario in duplice copia, di cui una è rimessa alla Contrada.
CAPITOLO II
DEI CONTRADAIOLI PROTETTORI. APPARTENENZA AL CIRCOLO. DIRITTI. DOVERI.
SANZIONI DISCIPLINARI. ORGANI SOCIALI.
ART. 4
Fanno parte del Circolo senza limiti di tempo tutti i Contradaioli Protettori della Nobile Contrada dell’Aquila in regola con il pagamento della quota annuale di protettorato.
ART. 5
Tutti i Contradaioli Protettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto al voto nelle riunioni del Circolo. Il voto è singolo, personale, libero ed uguale. Il diritto di voto concerne anche l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organismi direttivi.
Ogni Contradaiolo Protettore potrà ricoprire qualsiasi incarico nel Consiglio Direttivo del Circolo purché abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
Le cariche in seno al Consiglio Direttivo sono, di norma, incompatibili con qualsiasi carica all’interno della Nobile Contrada dell’Aquila.
ART. 6
Ogni Contradaiolo Protettore è tenuto a:

a. osservare lo Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b. partecipare alle riunioni indette dal Presidente conformemente all’art. 20 lettera b;
c. tenere sempre, nei locali del Circolo, un comportamento corretto e tale da non recare danno o disagio ad altri Contradaioli Protettori ed ai beni patrimoniali del Circolo stesso.

ART. 7
I Contradaioli Protettori che nella sede del Circolo, con atti o parole contrarie all’etica morale o civile, commetteranno gravi mancanze potranno essere richiamati ufficialmente dal Presidente.
Nei casi di rilevante gravita, ed in particolare in presenza di danni morali, economici e patrimoniali che il Circolo dovesse subire, lo stesso Presidente dovrà informare il Consiglio che proporrà all’Assemblea Generale le sanzioni da adottare, non esclusa l’espulsione dal Circolo ed il ricorso all’azione giudiziaria.

ART. 8
Sono organi del Circolo:
a. L’Assemblea Generale
b. Il Consiglio Direttivo
c. Il Collegio del Revisori dei Conti
CAPITOLO III
DELL’ASSEMBLEA GENERALE
ART. 9
Fanno parte dell’Assemblea Generale tutti i Contradaioli Protettori di cui all’art. 4 che non siano stati sospesi dalle attività sociali. Ogni Contradaiolo Protettore ha diritto di voto: il voto è singolo, personale, libero, uguale.
L’Assemblea Generale ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Circolo e per il conseguimento degli scopi sociali.
In particolare l’Assemblea Generale:
a. approva il rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente;
b. delibera sul conto economico di previsione e sul programma annuale di attività;
c. delibera su eventuali richieste di affidamenti bancari e su spese superiori ai diecimila euro, non previste nel conto economico di previsione;
d. approva regolamenti interni;
e. nomina commissioni speciali determinandone durata e competenza;
f. nomina la commissione elettorale;
g. nomina i Revisori dei Conti;
h. delibera sulla proposta di espulsione dei Contradaioli Protettori e sulla loro eventuale riammissione;
i. delibera sulle proposte di scioglimento del Circolo;
j. delibera su ogni argomento che sia ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
k. delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto.
ART. 10
L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. Essa dovrà comunque essere convocata se richiesta da almeno il 20% dei Contradaioli Protettori.
ART. 11
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata con avviso, recante l’ordine del giorno, affisso nei locali del Circolo almeno sette giorni prima di quello stabilito; ne sarà data, altresì, pubblica notizia, almeno nei tre giorni prima, sui mezzi di informazione cittadini. La convocazione potrà essere effettuata anche tramite posta elettronica.
ART. 12
L’Assemblea Generale è presieduta e diretta dal Presidente o, in assenza, da uno dei Vice Presidente come da art. 21 comma secondo o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano per carica consiliare o in caso di pari anzianità, dal maggiore di età.
L’Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti, con procedura di voto a scrutinio palese. Tutte le volte che la valutazione si riferisca a persone deve essere effettuata a voto segreto.
Quando si tratti di decidere sul ricorso dei Contradaioli Protettori contro eventuali sanzioni o sulla loro espulsione, le delibere devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti, a scrutinio segreto. Quando si tratti di decidere sui punti a., b., c., h., i. e k. dell’art. 9, le delibere devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti e occorre la presenza di almeno sessanta Contradaioli Protettori esclusi i membri del Consiglio Direttivo.
ART. 13
Nelle Assemblee Generali non potranno essere trattati affari che non figurano all’ordine del giorno. Ogni nuova proposta sarà inclusa nell’ordine del giorno della successiva Assemblea Generale salvo che l’Assemblea stessa ne deliberi l’urgenza della trattazione.
Dell’Assemblea Generale deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
CAPITOLO IV
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. ATTRIBUZIONI.
ART. 14
Il Circolo è retto da un Consiglio Direttivo composto da:
a. Presidente;
b. due Vice Presidenti;
c. Cassiere;
d. Vice Cassiere
e. Economo ai Beni Mobili;
f. tre Vice Economi ai Beni Mobili;
g. Economo alla Cucina;
h. Economo al Bar;
i. Economo alla Cantina;
j. tre Vice Economi alla Cantina;
k. Segretario;
l. Vice Segretario;
m. Addetto al Patrimonio e Manutenzione;
n. Vice Addetto al Patrimonio e Manutenzione;
o. Addetto alle Attività Sportive;
p. Addetto ai Turni Cucina;
q. Addetto ai Turni Bar e Servizio ai Tavoli;
r. Vice Addetto ai Turni Bar e Servizio ai Tavoli;
s. Addetto alla Cultura e alle Attività Artistiche;
t. Addetto alla Ricreatività;
u. da un minimo di 5 ad un massimo di 10 Consiglieri, il cui numero verrà stabilito dalla Commissione Elettorale e non potrà essere modificato per tutta la durata del mandato.
Il Consiglio Direttivo permane in carica per due anni.
ART. 15
Spetta al Consiglio Direttivo:
a. attuare nella misura più ampia possibile le attività contemplate nell’art. 2 del presente regolamento anche creando apposite Commissioni, delle quali potranno far parte Contradaioli Protettori disponibili a prestare la loro opera;
b. proporre all’approvazione dell’Assemblea Generale il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Cassiere nonché la relazione programmatica;
c. stabilire l’importo massimo dei contanti che il Cassiere può tenere a disposizione e indicare le modalità di deposito delle eccedenze;
d. amministrare e curare i beni immobili e mobili di proprietà o comunque in uso al Circolo e decidere, per quanto riguarda i beni mobili, il loro acquisto o alienazione; sempre e comunque nel rispetto dell’art. 9 punto c.;
e. assumere impegni di carattere economico e finanziario nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
f. fissare i limiti di spesa entro i quali gli Economi possono operare senza delibera del Consiglio;
g. collaborare con la Nobile Contrada dell’Aquila e con i suoi Organi Collaterali per l’organizzazione dei festeggiamenti tradizionali (Festa Titolare, Cena della Prova Generale, Banchetto annuale)
h. dichiarare la decadenza dei propri componenti che risultino:
1. assenti per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza valida motivazione;
2. non in regola con il protettorato della Contrada;
3. sanzionati ai sensi dell’art. 7;
i. ratificare i provvedimenti adottati nei casi di urgenza dal Presidente o dai Vice Presidenti ai sensi dell’art. 13
j. curare l’ordinaria amministrazione dalla scadenza del mandato fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 16
Il Consiglio Direttivo può affidare a ciascuno dei suoi membri, sia in modo permanente che temporaneo od occasionale, determinati incarichi, ovvero la cura di particolari settori dell’attività sociale.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese in via ordinaria per stabilire le attività del mese successivo e la loro organizzazione, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la meta più uno dei componenti del Consiglio.
ART. 18
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente ha valore doppio.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
ART. 19
Nel caso che debbano essere presi provvedimenti di eccezionale urgenza, questi possono essere disposti dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti come da art. 21 comma secondo. I provvedimenti presi debbono essere portati alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua più prossima riunione con le modalità stabilite dall’art. 15.
CAPITOLO V
DELLE ATTRIBUZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20
Il Presidente ha la responsabilità del Circolo e lo rappresenta legalmente ed ufficialmente in tutte le manifestazioni ed in ogni altra occasione. Fa parte di diritto del Seggio della Nobile Contrada dell’Aquila.
Ha inoltre il compito di:
a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
b. convocare e presiedere, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l’Assemblea Generale. In tal caso la convocazione dovrà essere pubblicizzata mediante avvisi sulla stampa cittadina e affissa nella sede del Circolo e nei luoghi soliti del Rione, almeno tre giorni prima della data di effettuazione della riunione stessa;
c. applicare correttamente le norme del presente regolamento e le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Generale;
d. presiedere, senza tuttavia diritto di voto, i lavori di eventuali Commissioni, esclusa quella Elettorale, e accertarne il buon funzionamento;
e. firmare ogni atto ufficiale del Circolo. E’ inoltre intestatario di tutte le licenze e autorizzazioni in uso al Circolo stesso e ne e anche il legale rappresentante per quanto riguarda i conti correnti bancari e postali. E’, altresì, il legale rappresentante in giudizio.
ART. 21
I Vice Presidenti svolgono tutte le funzioni del Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento e lo coadiuvano regolarmente nell’esercizio delle sue funzioni.
La precedenza va al Vice Presidente più anziano per carica consiliare o, in caso di pari anzianità, dal maggiore di età.
Hanno inoltre la firma disgiunta nei conti correnti bancari o postali congiuntamente al Presidente.
ART. 22
Il Cassiere ha il compito di:
a. custodire i valori ed i contanti di proprietà ed in possesso del Circolo;
b. tenere una corretta amministrazione e compilare regolarmente i libri contabili previsti dalle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, verificabili dal Presidente e predisporre il conto consuntivo e preventivo;
c. documentare con giustificativi le entrate e le uscite;

ART. 22 Bis
Il Vice Cassiere svolge tutte le funzioni del Cassiere in caso di sua temporanea assenza o impedimento e lo coadiuva regolarmente nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 23
Gli Economi hanno il dovere di collaborare costantemente tra di loro oltre che di adempiere ai compiti propri così come di seguito indicato:
a. Economo ai Beni Mobili: tenere un inventario aggiornato dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà del Circolo, curarne la manutenzione e proporne l’acquisto o l’alienazione; provvedere, in collaborazione con i promotori di qualsiasi manifestazione, all’organizzazione della medesima;
b. Economo alla Cucina: provvedere all’approvvigionamento di quanto necessario per l’effettuazione delle varie cene sociali e di ogni altra manifestazione; verificare le condizioni della cucina e la consistenza dei generi alimentari di scorta;
c. Economo al Bar: provvedere all’approvvigionamento di quanto necessario al normale funzionamento del bar sia ordinario che durante lo svolgimento di ogni altra manifestazione;
d. Economo alla Cantina: provvedere all’approvvigionamento di quanto necessario al normale funzionamento della cantina; verifica le condizioni della cantina e delle scorte.

ART. 23 Bis
I Vice Economi ai Beni Mobili e i Vice Economi alla Cantina svolgono tutte le funzioni dei loro rispettivi Economi e li coadiuvano regolarmente nell’esercizio delle loro funzioni.

ART. 24
Il Segretario ha il compito di:
a. provvedere al tempestivo invio delle convocazioni del Consiglio Direttivo, e pubblicizzare le convocazioni delle riunioni dei Contradaioli Protettori secondo le modalità di cui all’art. 11;
b. tenere un regolare libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
c. curare e tenere l’archivio corrente del Circolo;
d. tenere il protocollo della corrispondenza in partenza ed in arrivo;
e. curare ed evadere la corrispondenza secondo le istruzioni del Presidente;
f. pubblicizzare nel modo più efficace ed opportuno le attività del Circolo;
g. redigere il verbale delle Assemblee Generali e del Consiglio Direttivo e conservarne copia su apposito libro.

ART. 25
Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce in caso di sua temporanea assenza o impedimento.
ART. 26
L’Addetto alle Attività Sportive ha il compito di:
a. intrattenere rapporti e partecipare alle riunioni indette dalle varie associazioni Sportive che possono interessare il Circolo;
b. proporre al Consiglio Direttivo l’organizzazione o la partecipazione a manifestazioni Sportive e curarne la realizzazione;
c. provvedere alla conservazione e tenere un elenco aggiornato del materiale e delle attrezzature sportive di cui è responsabile. Proporre al Consiglio Direttivo l’acquisto di nuovo materiale o la cancellazione dall’elenco di quello usurato.
L’Addetto al Patrimonio e Manutenzione ha il compito di curare l’ordinaria manutenzione dei beni immobili nonché la conservazione in piena efficienza di tutte le attrezzature del Circolo.
L’Addetto ai Turni Cucina ha il compito di organizzare i servizi per tutte le attività connesse alla cucina.
L’Addetto ai Turni Bar e Servizio ai Tavoli ha il compito di organizzare il servizio per tutte le attività connesse al bar e ai tavoli in occasione delle attività sociali.
L’Addetto alla Cultura e alle Attività Artistiche ha il compito di proporre l’organizzazione, la partecipazione, o curare la realizzazione di manifestazioni di tipo culturale o educativo.
L’Addetto alla Recreatività ha il compito di incentivare la partecipazione a manifestazioni sociali di tipo ricreativo provvedendo all’organizzazione, la partecipazione o curandone la realizzazione.

ART. 26 Bis
Il Vice Addetto al Patrimonio e Manutenzione e il Vice Addetto ai Turni Bar e Servizio ai Tavoli svolgono tutte le funzioni dei loro rispettivi Addetti e li coaudiuvano regolarmente nell’esercizio delle loro funzioni.

ART. 27
I Consiglieri hanno il dovere di coadiuvare e collaborare attivamente con il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo e partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

CAPITOLO VI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. DECADENZA.

ART. 28
Quando la carica di Presidente resti vacante per qualsiasi ragione, il Vice Presidente, come da art. 21 comma secondo, ne assume le funzioni fino alla scadenza del mandato.
ART. 29
In caso di vacanza di una o più cariche dei Consiglio Direttivo nel corso del biennio, l’Assemblea Generale del Circolo, su proposta del Consiglio suddetto provvede alle relative sostituzioni ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 30.
ART. 29 Bis
Le eventuali sostituzioni nel corso del mandato biennale di uno dei Consiglieri, che non sia il Presidente, avverranno con nuovi nominativi proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea Generale come previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 12 del presente Statuto.

ART. 30
Il Consiglio Direttivo decade:
a. quando restino contemporaneamente vacanti le cariche di Presidente e Vice Presidente;
b. quando nel corso del biennio si sia resa necessaria la sostituzione della metà dei suoi componenti.
ART. 31
In caso di decadenza del Consiglio direttivo l’Assemblea Generale procede immediatamente alla nomina della Commissione Elettorale.
Il Consiglio direttivo rimane in carica per l’amministrazione ordinaria fino a quando non entra in funzione il nuovo Consiglio.
CAPITOLO VII
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 32
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale e dura in carica due anni; è composto da tre membri effettivi, scelti fra i Contradaioli Protettori ed eletti a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.
ART. 33
Al Collegio dei Revisori è affidato il controllo della regolarità della gestione amministrativa, controllo che potrà essere effettuato mediante periodiche verifiche.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà, inoltre, sottoporre all’Assemblea Generale una propria relazione annuale.
CAPITOLO VIII
DELLE ELEZIONI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
ART. 34
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dovranno aver luogo ogni due anni, entro il mese di febbraio, e entro novanta giorni in caso di decadenza per le ragioni previste dall’art. 30.
ART. 35
La Commissione Elettorale è composta da cinque membri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età in regola con i requisiti di cui all’art. 5; viene nominata dall’Assemblea Generale del Circolo entro il mese di ottobre dell’anno di scadenza del Consiglio Direttivo, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 31. Non potranno essere eletti Contradaioli Protettori non presenti all’adunanza salvo che non abbiano fatto esplicita dichiarazione scritta della loro disponibilità.
ART. 36
Ogni decisione della Commissione Elettorale è presa a maggioranza assoluta.
ART. 37
La Commissione Elettorale nella sua prima riunione nomina un Presidente ed un Segretario.
ART. 38
Compito della Commissione elettorale è:
a. predisporre gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, che dovranno essere affissi almeno quaranta giorni prima delle elezioni nella sede del Circolo;
b. compilare la lista da porre in votazione ed esporla nei locali del Circolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni;
c. se lo ritiene utile può preventivamente svolgere un’azione informativa tra i Contradaioli Protettori al fine di poter presentare una lista affidabile, così come i Contradaioli Protettori possono richiedere, senza alcuna formalità, di essere ascoltati dalla Commissione Elettorale;
d. stabilire la data delle elezioni entro i termini previsti dall’art. 34 e, quando esista concomitanza, di concerto con le Commissioni Elettorali per il rinnovo del Seggio della Contrada e degli altri organi collaterali;
e. fissare e pubblicizzare nelle forme di rito il termine, non inferiore a venti giorni prima delle elezioni, entro il quale i Contradaioli Protettori elettori possono far pervenire altre liste elettorali;
f. accertarsi che i candidati proposti nelle liste elettorali siano Contradaioli Protettori in possesso dei requisiti di cui all’art. 4;
g. redigere i verbali del proprio operato e delle operazioni di voto;
h. controfirmare la lista o le liste elettorali;
i. sovrintendere e vigilare su tutte le operazioni di voto che devono essere pubbliche e alle quali dovranno costantemente presenziare almeno tre membri della Commissione;
j. predisporre di volta in volta ogni altra disposizione concernente le elezioni e quant’altro non previsto dal presente regolamento purché non sia in contrasto con il medesimo.
ART. 39
Eventuali liste elettorali alternative sottoscritte da almeno quaranta Contradaioli Protettori aventi diritto al voto potranno essere presentate al Presidente della Commissione entro i termini di cui all’art. 38 lettera e), e dovranno essere esposte per almeno quindici giorni nei locali del Circolo.
ART. 40
La Commissione Elettorale decade:
a. quando non indice le elezioni nei termini previsti dall’art. 34;
b. quando la maggioranza dei suoi componenti si dimetta.
In entrambi i casi il Presidente della Commissione Elettorale ne da immediata comunicazione al Presidente del Circolo che convoca l’Assemblea Generale per procedere alla nomina di una nuova Commissione Elettorale il cui mandato terminerà entro il quarantacinquesimo giorno dalla sua elezione.
Nel caso invece che si dimettano uno o due membri della Commissione non saranno sostituiti. Nel caso in cui si dimetta un solo membro il voto del Presidente acquista doppio valore, mentre nei caso di dimissioni del Presidente acquista doppio valore il voto del membro più anziano che diviene automaticamente Presidente.
ART. 41
Le elezioni dovranno essere ripetute a cura delle stesse Commissioni elettorali entro trenta giorni nei seguenti casi:
a. che la somma delle schede nulle risulti pari o superiore alla meta dei votanti;
b. che nessuna lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.
ART. 42
Al termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale operante procederà pubblicamente allo scrutinio delle schede. Di tale operazione dovrà essere redatto dettagliato verbale che, insieme agli altri prodotti, dopo la proclamazione del risultato definitivo, verrà consegnato al Segretario per la conservazione nell’archivio del Circolo.
Al verbale dovranno essere allegate le schede elettorali, sia quelle valide che annullate o contestate, immesse in buste distinte, sigillate e controfirmate.
Compiute queste operazioni la Commissione Elettorale renderà noti i risultati provvisori delle elezioni mediante affissione dell’elenco degli eletti nella sede del Circolo entro le 48 ore successive alla chiusura delle urne.

ART. 43
Eventuali ricorsi avverso le operazioni di voto o di scrutinio dovranno essere presentati per scritto al Presidente della Commissione Elettorale entro tre giorni dall’affissione dei risultati provvisori. Ogni ricorso dovrà avere riscontro scritto da parte della predetta Commissione nei tre giorni successivi.
CAPITOLO IX
DELL’APPROVAZIONE E DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
ART. 44
Il presente Statuto potrà essere modificato, con le modalità previste dall’art. 12 comma terzo, in tutto o in parte dall’Assemblea Generale del Circolo su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno quaranta Contradaioli Protettori.

ART. 45
Il presente Statuto, in deroga a quanto previsto dall’art. 41, non potrà essere modificato ne sostituito parzialmente o totalmente dal momento della nomina della Commissione Elettorale fino all’insediamento degli organi eletti, compresi i casi previsti dall’art. 31.
EVENTI LUTTUOSI E ONORANZE FUNEBRI
ART. 46
Il Presidente del Circolo dispone, in caso di decesso di uno dei Contradaioli Protettori, la chiusura del Circolo stesso quando al defunto venga reso omaggio nell’oratorio della Nobile Contrada dell’Aquila.
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 46
Il presente Statuto entrerà in vigore dal giorno immediatamente successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale.

ART. 47
In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio sociale di appartenenza della Nobile Contrada resta nella disponibilità della Contrada stessa.
In caso di scioglimento del Circolo i beni di proprietà dello stesso vengono devoluti ai fini di pubblica utilità o ad associazioni aventi finalità analoghe.

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